Nel diritto della Chiesa Cattolica, la figura giuridica denominata prelatura personale è stata prevista dal Concilio Vaticano II. Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis, (7-XII-1965) n. 10, stabiliva che, per la «distribuzione funzionale dei presbiteri» e la realizzazione di «peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura continenti» si sarebbero potute costituire in futuro altre «peculiari diocesi o prelature personali».
LE PRELATURE PERSONALI
Il Concilio intendeva delineare una nuova figura giuridica, caratterizzata dalla flessibilità, per contribuire all’effettiva diffusione del messaggio e della vita cristiana: l’organizzazione della Chiesa rispondeva così alle esigenze della sua missione, che si inserisce nella storia degli uomini.
Le prelature personali, auspicate, sono normate dai canoni 294-297 del Codice di Diritto Canonico. Sono entità erette dalla Santa Sede per sviluppare un’opera pastorale o missionaria in comunione con i vescovi delle diocesi. Sono governate da un prelato e realizzano la loro opera pastorale tramite la cooperazione organica del loro clero e dei loro laici, uomini e donne, che aderiscono a esse tramite delle convenzioni, senza però cessare di appartenere alle chiese locali o alle diocesi nelle quali hanno domicilio.
Il Diritto canonico prevede che ogni prelatura personale sia retta dal diritto generale della Chiesa e da statuti propri.
LA PRELATURA DELL'OPUS DEI
Prima di essere eretto in Prelatura personale, l'Opus Dei era già una unità organica, composta da laici e sacerdoti che cooperavano a un compito pastorale e apostolico di ambito internazionale. Questo specifico compito cristiano consiste nel diffondere l'ideale della santità in mezzo al mondo, nel lavoro professionale e nelle circostanze ordinarie di ciascuno.
Paolo VI e i successivi Romani Pontefici stabilirono che fosse studiata la possibilità di dotare l'Opus Dei di una configurazione giuridica adeguata alla sua natura, e, alla luce dei documenti conciliari, sembrava che quella più appropriata fosse la prelatura personale.
Nel 1979 furono avviati gli studi per effettuare tale adeguamento con interventi tanto della Santa Sede quanto dell’Opus Dei. Questo lavoro si concluse nel 1981. Subito dopo, la Santa Sede inviò una nota informativa agli oltre duemila vescovi delle diocesi nelle quali l'Opus Dei era presente, affinché facessero pervenire le proprie osservazioni.
Dopo aver valutato tutte le risposte, l'Opus Dei fu eretto da Giovanni Paolo II in prelatura personale di ambito internazionale, mediante la Costituzione apostolica Ut sit, del 28 novembre 1982, che divenne esecutiva il 19 marzo 1983, dopo l’approvazione del nuovo Codice di Diritto Canonico del 1982. Con questo documento il Romano Pontefice promulgava gli Statuti, che costituiscono la legge particolare pontificia della Prelatura dell'Opus Dei. L'Opera ne aveva presentato una bozza, frutto di diversi anni di lavoro sulla base delle Costituzioni precedenti, con il contributo di migliaia di persone nell'Opera e la revisione e l'approvazione finale di san Josemaría nel 1974. Questi statuti, con i cambi necessari per adattarli alla nuova legislazione, sono quelli approvati dalla Santa Sede. Papa Francesco ha promulgato due motu proprio, uno nel luglio del 2022, e l’altro nell’agosto del 2023, che hanno modificato alcune norme della costituzione apostolica Ut Sit e alcuni articoli del Codice di Diritto Canonico relativi alle prelature personali. Attualmente con la Santa Sede si sta studiando come adeguare gli statuti a questi cambi.
RELAZIONI CON LE DIOCESI
Gli statuti dell'Opus Dei (Titolo IV, Capitolo V) stabiliscono i criteri per un'armoniosa relazione di coordinamento tra la prelatura e le diocesi o eparchie nel cui ambito territoriale la prelatura svolge la sua specifica missione. Alcune caratteristiche di questo rapporto sono le seguenti:
a) Il lavoro apostolico ufficiale e stabile dell'Opus Dei non inizia, né procede all'erezione canonica di un centro della prelatura, senza il previo consenso del vescovo diocesano.
b) Per l'erezione di chiese della prelatura, o quando le chiese già esistenti nelle diocesi - e, quando si dia il caso, le parrocchie - vengono affidate alla prelatura, si stipula un accordo tra il vescovo diocesano e il prelato o il corrispondente vicario regionale; in queste chiese si osservano le disposizioni generali della diocesi relative alle chiese gestite dal clero secolare.
c) Le autorità regionali della prelatura si informano regolarmente e mantengono relazioni stabili con i vescovi delle diocesi in cui la prelatura svolge il suo lavoro pastorale e apostolico e riferiscono regolarmente a loro. Lo stesso tipo di relazione viene svolta con i vescovi che ricoprono posizioni di responsabilità nelle Conferenze episcopali e con i loro rispettivi uffici.
Presso la Santa Sede, la Prelatura dell’Opus Dei dipende dal Dicastero per il Clero. Il prelato è dotato delle facoltà di un Ordinario per governare tutto ciò che riguarda la missione particolare della prelatura:
a) questa potestà del prelato riguarda i fedeli laici della prelatura esclusivamente per quanto concerne il compimento degli impegni specifici - ascetici, formativi e apostolici - da loro assunti nella dichiarazione formale con cui si sono incorporati alla prelatura.
Tali impegni, per la loro materia, non sono soggetti alla potestà del vescovo diocesano. I fedeli laici dell'Opus Dei permangono nella loro condizione di fedeli delle diocesi di residenza e pertanto continuano a essere soggetti alla potestà del vescovo diocesano nello stesso modo e nelle stesse materie degli altri battezzati, loro uguali.
b) Secondo le disposizioni della legge generale della Chiesa e degli statuti dell’Opus Dei, i diaconi e i presbiteri incardinati nella prelatura appartengono al clero secolare e sono interamente soggetti alla potestà del prelato.
Si impegnano a mantenere una stretta fraternità con i membri del presbiterio diocesano e osservare accuratamente la disciplina generale del clero; godono di voto attivo e passivo per la costituzione del consiglio presbiterale della diocesi.
Inoltre, i vescovi diocesani, previo permesso del prelato o, quando sia il caso, del suo vicario, possono affidare ai sacerdoti incardinati nella prelatura incarichi o uffici ecclesiastici (parroci, giudici, ecc.) che essi svolgeranno secondo le direttive del vescovo diocesano, a cui solo renderanno conto.
NORME GIURIDICHE SULLE QUALI SI REGGE L'OPUS DEI
a) Norme del diritto generale
1. L’Opus Dei, come prelatura personale, è retta dal Codice di Diritto Canonico del 1983, che contiene le norme fondamentali che regolano le prelature personali nei canoni 294-297. Presso la Santa Sede, la prelatura dipende dal Dicastero del Clero.
b) Norme emanate dal Romano Pontefice
1. L’Opus Dei è stato eretto da Giovanni Paolo II in prelatura personale di ambito internazionale mediante la Costituzione Apostolica Ut sit del 28 novembre 1982. Il 14 luglio 2022 questa legge è stata modificata da papa Francesco con il motu proprio Ad charisma tuendum.
2. Secondo il Codice di Diritto Canonico e la Costituzione Apostolica Ut sit, l’Opus Dei si regge anche mediante gli statuti propri, chiamati Codice di diritto particolare dell’Opus Dei, che furono emanati da Giovanni Paolo II con la medesima Costituzione apostolica. Questi statuti sono in fase di revisione insieme alla Santa Sede.
3. La Prelatura dell’Opus Dei è costituita da un prelato, un clero proprio e i fedeli laici (donne e uomini). I fedeli laici dell’Opera dipendono dal prelato in ciò che si riferisce ai compiti specifici della prelatura. Come tutti i laici cattolici, essi seguono le indicazioni del vescovo della diocesi di cui fanno parte (cfr. par.6.4 dei “Dati Informativi”).
4. I sacerdoti incardinati nella prelatura dipendono a pieno titolo dal prelato, che assegna loro gli incarichi pastorali, che essi adempiranno sempre in comunione con il Vescovo e con la pastorale diocesana. La prelatura si assume la responsabilità di sostenerli economicamente.
c) Norme giuridiche richieste dal prelato ed esercizio della potestà di governo
Il prelato ha la potestà di promulgare norme che perfezionino il diritto particolare della prelatura. Esercita anche la potestà esecutiva o amministrativa: il Bollettino Romana pubblica semestralmente i decreti del prelato, oltre a un riassunto della sua attività ordinaria.