Nel diritto della Chiesa Cattolica, la figura giuridica denominata prelatura personale è stata prevista dal Concilio Vaticano II. Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis, (7-XII-1965) n. 10, stabiliva che per «l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo», si potessero costituire in futuro, fra altre istituzioni, «peculiari diocesi e prelature personali».
LE PRELATURE PERSONALI
Il Concilio intendeva delineare una nuova figura giuridica, caratterizzata dalla flessibilità, per contribuire all’effettiva diffusione del messaggio e della vita cristiana: l’organizzazione della Chiesa rispondeva così alle esigenze della sua missione, che si inserisce nella storia degli uomini.
Le giurisdizioni ecclesiastiche esistenti sono per la maggior parte territoriali, perché organizzate in base all’appartenenza dei fedeli a un determinato territorio per via del domicilio. Il caso tipico è quello delle diocesi.
Altre volte, l’individuazione dei fedeli appartenenti a una circoscrizione ecclesiastica non si basa sul domicilio, ma su altri criteri, quali la professione, il rito, la condizione di emigranti, una convenzione stipulata con l’entità giurisdizionale, ecc. È questo, per esempio, il caso degli ordinariati militari e delle prelature personali.
Le prelature personali, auspicate, come detto, dal Concilio Vaticano II, sono istituzioni rette da un Pastore (un prelato che può essere vescovo, nominato dal Papa, e che governa la prelatura con potestà di regime o giurisdizione); oltre al prelato vi è un presbiterio, composto di sacerdoti secolari, e vi sono i fedeli laici, sia uomini che donne.
Pertanto, le prelature personali sono istituzioni che fanno parte della struttura gerarchica della Chiesa, sono cioè una delle forme di auto-organizzazione che la Chiesa si dà per raggiungere le finalità che Cristo le ha assegnato, e presentano la peculiarità che i loro fedeli continuano a far parte anche delle chiese locali o delle diocesi dove hanno il domicilio.
Per tali caratteristiche, fra le altre, le prelature personali si differenziano dagli istituti religiosi e di vita consacrata in generale, e dai movimenti e dalle associazioni di fedeli.
Il Diritto canonico prevede che ogni prelatura personale sia retta dal diritto generale della Chiesa e da statuti propri.
LA PRELATURA DELL'OPUS DEI
L'Opus Dei fu eretto da Giovanni Paolo II in prelatura personale di ambito internazionale, mediante la Costituzione apostolica Ut sit, del 28 novembre 1982.
Prima di essere eretto in Prelatura personale, l'Opus Dei era già una unità organica, composta da laici e sacerdoti che cooperano a un compito pastorale e apostolico di ambito internazionale. Questo specifico compito cristiano consiste nel diffondere l'ideale della santità in mezzo al mondo, nel lavoro professionale e nelle circostanze ordinarie di ciascuno.
Paolo VI e i successivi Romani Pontefici stabilirono che fosse studiata la possibilità di dotare l'Opus Dei di una configurazione giuridica adeguata alla sua natura, che, alla luce dei documenti conciliari, avrebbe dovuto essere quella della prelatura personale.
Nel 1969 furono avviati gli studi per effettuare tale adeguamento con interventi tanto della Santa Sede quanto dell’Opus Dei. Questo lavoro si concluse nel 1981. Subito dopo, la Santa Sede inviò una nota informativa agli oltre duemila vescovi delle diocesi nelle quali l'Opus Dei era presente, affinché facessero pervenire le proprie osservazioni.
Compiuto questo passo, l'Opus Dei fu eretto da Giovanni Paolo II in prelatura personale di ambito internazionale, mediante la Costituzione apostolica Ut sit, del 28 novembre 1982, che divenne esecutiva il 19 marzo 1983. Con questo documento il Romano Pontefice promulgava gli Statuti, che costituiscono la legge particolare pontificia della Prelatura dell'Opus Dei. Si tratta degli Statuti redatti in precedenza dal fondatore, con le modifiche imprescindibili per adattarli alla nuova legislazione.
RAPPORTO CON LE DIOCESI
La Prelatura dell'Opus Dei è una struttura giurisdizionale che fa parte dell'organizzazione pastorale e gerarchica della Chiesa. Come le diocesi, le prelature territoriali, i vicariati, gli ordinariati militari, ecc., la Prelatura gode di una propria autonomia e giurisdizione ordinaria per la realizzazione della sua missione al servizio di tutta la Chiesa.
I fedeli laici dell'Opus Dei permangono nella loro condizione di fedeli delle diocesi di residenza e pertanto continuano a essere soggetti alla potestà del vescovo diocesano nello stesso modo e nelle stesse materie degli altri battezzati, loro uguali.
Per questo motivo dipende immediatamente e direttamente dal Romano Pontefice, tramite la Congregazione per i Vescovi. La potestà del prelato si estende a tutto ciò che concerne la peculiare missione della prelatura:
a) I fedeli laici della prelatura sono soggetti alla potestà del prelato per tutto ciò che riguarda il compimento degli impegni peculiari, ascetici, formativi e apostolici, da loro assunti nella dichiarazione formale con cui si sono incorporati alla Prelatura.
Tali impegni, per la loro materia, non sono soggetti alla potestà del vescovo diocesano. Nello stesso tempo, i fedeli laici dell'Opus Dei permangono nella loro condizione di fedeli delle diocesi di residenza e pertanto continuano a essere soggetti alla potestà del vescovo diocesano nello stesso modo e nelle stesse materie degli altri battezzati, loro uguali.
b) Secondo le disposizioni della legge generale della Chiesa e del diritto particolare dell’Opus Dei, i diaconi e i presbiteri incardinati nella Prelatura appartengono al clero secolare e sono interamente soggetti alla potestà del Prelato.
Devono mantenere una stretta fraternità con i membri del presbiterio diocesano e osservare accuratamente la disciplina generale del clero; godono di voto attivo e passivo per la costituzione del consiglio presbiterale della diocesi.
Inoltre, i vescovi diocesani, previo permesso del prelato o, quando sia il caso, del suo vicario, possono affidare ai sacerdoti del presbiterio della prelatura incarichi o uffici ecclesiastici (parroci, giudici, ecc.) che essi svolgeranno secondo le direttive del vescovo diocesano, a cui solo renderanno conto.
Gli Statuti dell'Opus Dei (titolo IV, capitolo V) stabiliscono i criteri per garantire l'armonico coordinamento fra la Prelatura e le diocesi nel cui ambito territoriale essa svolge la sua missione specifica. Di seguito, alcuni di tali criteri:
a) Non si inizia il lavoro apostolico dell'Opus Dei né si procede all'erezione canonica di un centro della Prelatura in una diocesi senza il previo consenso del vescovo diocesano.
b) Per erigere chiese della Prelatura, o per affidare ad essa chiese già esistenti nella diocesi - eventualmente, anche parrocchie -, si stipula una convenzione fra il vescovo diocesano e il Prelato o il corrispondente vicario regionale; in queste chiese si osserveranno le disposizioni generali della diocesi, relative alle chiese officiate dal clero secolare.
c) Le autorità regionali della prelatura informano regolarmente e intrattengono rapporti abituali con i vescovi delle diocesi in cui la Prelatura svolge il suo lavoro pastorale e apostolico, come pure con i vescovi che rivestono cariche direttive nelle Conferenze Episcopali e con i rispettivi organismi.
RICONOSCIMENTO CIVILE DELLA PRELATURA IN ITALIA
La Prelatura dell’Opus Dei gode nel diritto italiano della personalità giuridica civile, essendo stata riconosciuta come ente ecclesiastico con D.P.R del 23 novembre del 1990 ai sensi dell’art. 4 della l. 20 maggio 1985 n. 222. In quanto facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa, in sede di riconoscimento civile dell’ente è stato presunto, a norma dell’art. 2, 1° comma, della stessa legge, il fine di religione e di culto di cui gli altri enti ecclesiastici devono dare dimostrazione per conseguire la personalità giuridica civile.
NORME GIURIDICHE SULLE QUALI SI REGGE L'OPUS DEI
a) Norme del diritto generale
1. L’Opus Dei, come prelatura personale, è retta dalle norme del diritto universale della Chiesa per le circoscrizioni ecclesiastiche. Inoltre, il Codice di Diritto Canonico del 1983 contiene le norme fondamentali che regolano le prelature personali nei canoni 294-297. Nella Santa Sede, la Prelatura, come le altre strutture gerarchiche secolari – diocesi, prelature, ordinariati, ecc. – dipende dalla Congregazione per i Vescovi.
b) Norme del diritto particolare emanate dal Romano Pontefice
1. L’Opus Dei è stato eretto da Giovanni Paolo II in prelatura personale di ambito internazionale mediante la Costituzione Apostolica Ut sit del 28 novembre 1982.
2. Secondo la Costituzione Apostolica Ut sit, l’Opus Dei si regge anche mediante gli Statuti propri, chiamati Codice di diritto particolare dell’Opus Dei, che furono emanati da Giovanni Paolo II con la medesima Costituzione apostolica.
3. La prelatura dell’Opus Dei è costituita da un prelato, un presbiterio proprio e i fedeli laici (donne e uomini). I fedeli dell’Opera, in base al diritto particolare, dipendono dal prelato in ciò che si riferisce ai compiti specifici della prelatura. Come tutti i laici cattolici, essi seguono le indicazioni del vescovo della diocesi di cui fanno parte (cfr. par.6.4 dei “Dati Informativi”).
4. I sacerdoti che fanno parte del presbiterio della prelatura dipendono a pieno titolo dal prelato, che assegna loro gli incarichi pastorali, che essi adempiranno sempre in comunione con il Vescovo e con la pastorale diocesana. La prelatura si assume la responsabilità di sostenerli economicamente.
c) Norme giuridiche particolari del prelato ed esercizio della potestà di governo
1. La potestà del prelato fa riferimento ai tre ambiti della potestà di governo menzionate dal canone 135, vale a dire: alla potestà legislativa – il potere di emanare leggi o decreti generali nelle materie di propria competenza –, alla potestà esecutiva e alla potestà giudiziale.
2. Il prelato ha la potestà di promulgare norme che perfezionino il diritto particolare della prelatura. Esercita anche la potestà esecutiva o amministrativa: il Bollettino Romana pubblica semestralmente i decreti del prelato, oltre a un riassunto della sua attività ordinaria. La potestà giudiziale si esercita attraverso il tribunale eretto in accordo con le norme ecclesiastiche.