I. La costituzione gerarchica della Chiesa - Perché il ministero ecclesiale?
874 È Cristo stesso l'origine del ministero nella Chiesa. Egli l'ha istituita, le ha dato autorità e missione, orientamento e fine:
Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio. . . arrivino alla salvezza [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 18].
875 “E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno, senza essere prima inviati?” ( Rm 10,14-15). Nessuno, né individuo né comunità, può annunziare a se stesso il Vangelo. “La fede dipende. . . dalla predicazione” ( Rm 10,17). Nessuno può darsi da sé il mandato e la missione di annunziare il Vangelo. L'inviato del Signore parla e agisce non per autorità propria, ma in forza dell'autorità di Cristo; non come membro della comunità, ma parlando ad essa in nome di Cristo. Nessuno può conferire a se stesso la grazia, essa deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. Da lui i vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà [la “sacra potestà”] di agire “in persona di Cristo Capo”, i diaconi la forza di servire il popolo di Dio nella “diaconia” della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio. La tradizione della Chiesa chiama “sacramento” questo ministero, attraverso il quale gli inviati di Cristo compiono e danno per dono di Dio quello che da se stessi non possono né compiere né dare. Il ministero della Chiesa viene conferito mediante uno specifico sacramento.
876 Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il carattere di servizio. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e autorità, sono veramente “servi di Cristo”, [Cf Rm 1,1 ] ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi “la condizione di servo” ( Fil 2,7). Poiché la parola e la grazia di cui sono i ministri non sono le loro, ma quelle di Cristo che le ha loro affidate per gli altri, essi si faranno liberamente servi di tutti [Cf 1Cor 9,19 ].
877 Allo stesso modo, è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un carattere collegiale. Infatti il Signore Gesù, fin dall'inizio del suo ministero, istituì i Dodici, che “furono ad un tempo il seme del Nuovo Israele e l'origine della sacra gerarchia” [Conc. Ecum. Vat. II, Ad gentes, 5]. Scelti insieme, sono anche mandati insieme, e la loro unione fraterna sarà al servizio della comunione fraterna di tutti i fedeli; essa sarà come un riflesso e una testimonianza della comunione delle persone divine [Cf Gv 17,21-23 ]. Per questo ogni vescovo esercita il suo ministero in seno al collegio episcopale, in comunione col vescovo di Roma, successore di san Pietro e capo del collegio; i sacerdoti esercitano il loro ministero in seno al presbiterio della diocesi, sotto la direzione del loro vescovo.
878 Infine è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un carattere personale. Se i ministri di Cristo agiscono in comunione, agiscono però sempre anche in maniera personale. Ognuno è chiamato personalmente: “Tu seguimi” ( Gv 21,22) [Cf Mt 4,19; Mt 4,21; Gv 1,43 ] per essere, nella missione comune, testimone personale, personalmente responsabile davanti a colui che conferisce la missione, agendo “in Sua persona” e per delle persone: “Io ti battezzo nel nome del Padre. . . ”; “Io ti assolvo. . . ”.
879 Pertanto il ministero sacramentale nella Chiesa è un servizio esercitato in nome di Cristo. Esso ha un carattere personale e una forma collegiale. Ciò si verifica sia nei legami tra il collegio episcopale e il suo capo, il successore di san Pietro, sia nel rapporto tra la responsabilità pastorale del vescovo per la sua Chiesa particolare e la sollecitudine di tutto il collegio episcopale per la Chiesa universale.
Il collegio episcopale e il suo capo, il Papa
880 Cristo, istituì i Dodici “sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 19]. “Come san Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per istituzione del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il romano Pontefice, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli Apostoli, sono tra loro uniti” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 19].
881 Del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la pietra della sua Chiesa. A lui ne ha affidato le chiavi; [Cf Mt 16,18-19 ] l'ha costituito pastore di tutto il gregge [Cf Gv 21,15-17 ]. “Ma l'incarico di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro, risulta essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, unito col suo capo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. Questo ufficio pastorale di Pietro e degli altri Apostoli costituisce uno dei fondamenti della Chiesa; è continuato dai vescovi sotto il primato del Papa.
882 Il Papa, vescovo di Roma e successore di san Pietro, “ è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. “Infatti il romano Pontefice, in virtù del suo ufficio di vicario di Cristo e di pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
883 “Il collegio o corpo episcopale non ha. . . autorità, se non lo si concepisce insieme con il romano Pontefice. . ., quale suo capo”. Come tale, questo collegio “è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: potestà che non può essere esercitata se non con il consenso del romano Pontefice” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22; cf Codice di Diritto Canonico, 336].
884 “Il collegio dei vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico” [ Codice di Diritto Canonico, 337, 1]. “Mai si ha Concilio Ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno accettato dal successore di Pietro” [ Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
885 “ [Il collegio episcopale] in quanto composto da molti, esprime la varietà e l'universalità del popolo di Dio; in quanto raccolto sotto un solo capo, esprime l'unità del gregge di Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
886 “I vescovi. . ., singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell'unità nelle loro Chiese particolari” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. In quanto tali “esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del Popolo di Dio che è stata loro affidata”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22] coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi. Ma, in quanto membri del collegio episcopale, ognuno di loro è partecipe della sollecitudine per tutte le Chiese, [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Christus Dominus, 3] e la esercita innanzi tutto “reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale”, contribuendo così “al bene di tutto il Corpo mistico che è pure il corpo delle Chiese” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 23]. Tale sollecitudine si estenderà particolarmente ai poveri, [Cf Gal 2,10 ] ai perseguitati per la fede, come anche ai missionari che operano in tutta la terra.
887 Le Chiese particolari vicine e di cultura omogenea formano province ecclesiastiche o realtà più vaste chiamate patriarcati o regioni [Cf Canone degli Apostoli, 34]. I vescovi di questi raggruppamenti possono riunirsi in sinodi o in concilii provinciali. Così pure, le conferenze episcopali possono, oggi, contribuire in modo molteplice e fecondo a che “lo spirito collegiale si attui concretamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 23].
L'ufficio di insegnare
888 I vescovi, con i presbiteri, loro cooperatori, “hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio”, [Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 4] secondo il comando del Signore [Cf Mc 16,15 ]. Essi sono “gli araldi della fede, che portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori autentici” della fede apostolica, “rivestiti dell'autorità di Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25].
889 Per mantenere la Chiesa nella purezza della fede trasmessa dagli Apostoli, Cristo, che è la Verità, ha voluto rendere la sua Chiesa partecipe della propria infallibilità. Mediante il “senso soprannaturale della fede”, il Popolo di Dio “aderisce indefettibilmente alla fede”, sotto la guida del Magistero vivente della Chiesa [Cf ibid., 12; Id. , Dei Verbum, 10].
890 La missione del Magistero è legata al carattere definitivo dell'Alleanza che Dio in Cristo ha stretto con il suo Popolo; deve salvaguardarlo dalle deviazioni e dai cedimenti, e garantirgli la possibilità oggettiva di professare senza errore l'autentica fede. Il compito pastorale del Magistero è quindi ordinato a vigilare affinché il Popolo di Dio rimanga nella verità che libera. Per compiere questo servizio, Cristo ha dotato i pastori del carisma d'infallibilità in materia di fede e di costumi. L'esercizio di questo carisma può avere parecchie modalità.
891 “Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale. . . L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale, quando questi esercita il supremo Magistero col successore di Pietro” soprattutto in un Concilio Ecumenico [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25; cf Concilio Vaticano I: Denz. -Schönm. , 3074]. Quando la Chiesa, mediante il suo Magistero supremo, propone qualche cosa “da credere come rivelato da Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 10] e come insegnamento di Cristo, “a tali definizioni si deve aderire con l'ossequio della fede” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25]. Tale infallibilità abbraccia l'intero deposito della Rivelazione divina [Cf ibid].
892 L'assistenza divina è inoltre data ai successori degli Apostoli, che insegnano in comunione con il successore di Pietro, e, in modo speciale, al vescovo di Roma, pastore di tutta la Chiesa, quando, pur senza arrivare ad una definizione infallibile e senza pronunciarsi in “maniera definitiva”, propongono, nell'esercizio del Magistero ordinario, un insegnamento che porta ad una migliore intelligenza della Rivelazione in materia di fede e di costumi. A questo insegnamento ordinario i fedeli devono “aderire col religioso ossequio dello spirito” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] che, pur distinguendosi dall'ossequio della fede, tuttavia ne è il prolungamento.
L'ufficio di santificare
893 Il vescovo “è il dispensatore della grazia del supremo sacerdozio”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] specialmente nell'Eucaristia che egli stesso offre o di cui assicura l'offerta mediante i presbiteri, suoi cooperatori. L'Eucaristia, infatti, è il centro della vita della Chiesa particolare. Il vescovo e i presbiteri santificano la Chiesa con la loro preghiera e il loro lavoro, con il ministero della Parola e dei sacramenti. La santificano con il loro esempio, “non spadroneggiando sulle persone” loro “affidate”, ma facendosi “modelli del gregge” ( 1Pt 5,3), in modo che “possano, insieme col gregge loro affidato, giungere alla vita eterna” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25].
L'ufficio di governare
894 “I vescovi reggono le Chiese particolari, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] che però dev'essere da loro esercitata allo scopo di edificare, nello spirito di servizio che è proprio del loro Maestro [Cf Lc 22,26-27 ].
895 “Questa potestà che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato dalla suprema autorità della Chiesa” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 27]. Ma i vescovi non devono essere considerati come dei vicari del Papa, la cui autorità ordinaria e immediata su tutta la Chiesa non annulla quella dei vescovi, ma anzi la conferma e la difende. Tale autorità deve esercitarsi in comunione con tutta la Chiesa sotto la guida del Papa.
896 Il Buon Pastore sarà il modello e la “forma” dell'ufficio pastorale del vescovo. Cosciente delle proprie debolezze, “il vescovo può compatire quelli che sono nell'ignoranza o nell'errore. Non rifugga dall'ascoltare” coloro che dipendono da lui e “che cura come veri figli suoi. . . I fedeli poi devono aderire al vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre”: [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 27]
Seguite tutti il vescovo, come Gesù Cristo [segue] il Padre, e il presbiterio come gli Apostoli; quanto ai diaconi, rispettateli come la legge di Dio. Nessuno compia qualche azione riguardante la Chiesa, senza il vescovo [Sant'Ignazio di Antiochia, Epistula ad Smyrnaeos, 8, 1].
II. I fedeli laici
897 “Col nome di laici si intendono qui tutti i fedeli a esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col Battesimo e costituiti Popolo di Dio, e nella loro misura resi partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 31].
La vocazione dei laici
898 “Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. . . A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le realtà temporali, alle quali essi sono strettamente legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo, e crescano e siano di lode al Creatore e al Redentore” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 31].
899 L'iniziativa dei cristiani laici è particolarmente necessaria quando si tratta di scoprire, di ideare mezzi per permeare delle esigenze della dottrina e della vita cristiana le realtà sociali, politiche ed economiche. Questa iniziativa è un elemento normale della vita della Chiesa:
I fedeli laici si trovano sulla linea più avanzata della vita della Chiesa; grazie a loro, la Chiesa è il principio vitale della società. Per questo essi soprattutto devono avere una coscienza sempre più chiara non soltanto di appartenere alla Chiesa, ma di essere la Chiesa, cioè la comunità dei fedeli sulla terra sotto la guida dell'unico capo, il Papa, e dei vescovi in comunione con lui. Essi sono la Chiesa [Pio XII, discorso del 20 febbraio 1946: citato da Giovanni Paolo II, Esort. ap. Christifideles laici, 9].
900 I laici, come tutti i fedeli, in virtù del Battesimo e della Confermazione, ricevono da Dio l'incarico dell'apostolato; pertanto hanno l'obbligo e godono del diritto, individualmente o riuniti in associazioni, di impegnarsi affinché il messaggio divino della salvezza sia conosciuto e accolto da tutti gli uomini e su tutta la terra; tale obbligo è ancora più pressante nei casi in cui solo per mezzo loro gli uomini possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo. Nelle comunità ecclesiali, la loro azione è così necessaria che, senza di essa, l'apostolato dei pastori, la maggior parte delle volte, non può raggiungere il suo pieno effetto [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 33].
La partecipazione dei laici all'ufficio sacerdotale di Cristo
901 “I laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti perché lo Spirito produca in essi frutti sempre più copiosi. Tutte infatti le opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita se sono sopportate con pazienza, diventano “sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo” ( 1Pt 2,5); e queste cose nella celebrazione dell'Eucaristia sono piissimamente offerte al Padre insieme all'oblazione del Corpo del Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori, consacrano a Dio il mondo stesso” [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 33].
902 In modo particolare i genitori partecipano all'ufficio di santificazione “conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli” [ Codice di Diritto Canonico, 835, 4].
903 I laici, se hanno le doti richieste, possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettori e di accoliti [Cf ibid., 230, 1]. “Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della Parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il Battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto” [Cf ibid., 230, 1].
La loro partecipazione all'ufficio profetico di Cristo
904 “Cristo. . . adempie la sua funzione profetica. . . non solo per mezzo della gerarchia. . . ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni” dotandoli “del senso della fede e della grazia della parola”: [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 35]
Istruire qualcuno per condurlo alla fede è il compito di ogni predicatore e anche di ogni credente [ San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 71, 4, ad 3].
905 I laici compiono la loro missione profetica anche mediante l'evangelizzazione, cioè con l'annunzio di Cristo “fatto con la testimonianza della vita e con la parola”. Questa azione evangelizzatrice ad opera dei laici “acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia, dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo”: [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 35]
Tale apostolato non consiste nella sola testimonianza della vita: il vero apostolo cerca le occasioni per annunziare Cristo con la parola, sia ai credenti... sia agli infedeli [Conc. Ecum. Vat. II, Apostolicam actuositatem, 6; cf Id., Ad gentes, 15].
906 Tra i fedeli laici coloro che ne sono capaci e che vi si preparano possono anche prestare la loro collaborazione alla formazione catechistica, [Cf Codice di Diritto Canonico, 774; 776; 780] all'insegna gnamento delle scienze sacre, [Cf ibid. , 229] ai mezzi di comunicazione sociale [Cf ibid., 823, 1].
907 “In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona” [Cf ibid., 823, 1].
La loro partecipazione all'ufficio regale di Cristo
908 Mediante la sua obbedienza fino alla morte, [Cf Fil 2,8-9 ] Cristo ha comunicato ai suoi discepoli il dono della libertà regale, “perché con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 36].
Colui che sottomette il proprio corpo e governa la sua anima senza lasciarsi sommergere dalle passioni è padrone di sé: può essere chiamato re perché è capace di governare la propria persona; è libero e indipendente e non si lascia imprigionare da una colpevole schiavitù [Sant'Ambrogio, Expositio Psalmi CXVIII, 14, 30: PL 15, 1403A].
909 “Inoltre i laici, anche mettendo in comune la loro forza, risanino le istituzioni e le condizioni di vita del mondo, se ve ne sono che spingano i costumi al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e i lavori dell'uomo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 36].
910 “I laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare” [Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 73].
911 Nella Chiesa, “i fedeli possono cooperare a norma del diritto all'esercizio della potestà di governo” [ Codice di Diritto Canonico, 129, 2] e questo mediante la loro presenza nei Concili particolari, [Cf ibid., 443, 4] nei Sinodi diocesani, [Cf ibid. , 463, 1. 2] nei Consigli pastorali; [Cf ibid., 511; 536] nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia; [Cf ibid., 517, 2] nella collaborazione ai Consigli degli affari economici; [Cf ibid., 492, 1; 536] nella partecipazione ai tribunali ecclesiastici [Cf ibid., 1421, 2].
912 I fedeli devono “distinguere accuratamente tra i diritti e i doveri, che loro incombono in quanto sono aggregati alla Chiesa, e quelli che loro competono in quanto membri della società umana. Cerchino di metterli in armonia, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, neanche in materia temporale, può essere sottratta al dominio di Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 36].
913 “Così ogni laico, in ragione degli stessi doni ricevuti, è un testimone e insieme uno strumento vivo della missione della Chiesa stessa "secondo la misura del dono di Cristo" (Ef 4,7)” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 36].