L'indissolubilità del matrimonio secondo il cardinal Ennio Antonelli

Il mensile Studi Cattolici ha pubblicato una riflessione del cardinal Ennio Antonelli sui temi al centro del Sinodo sulla famiglia. Di seguito proponiamo un estratto sull'indissolubilità del matrimonio. Cliccando sul link potrete scaricare il Pdf con l'articolo completo.

Qui il testo completo in Pdf: https://ares.mi.it/primo-crisi-del-matrimonio-eucaristia-910.html

L’indissolubilità è il caposaldo intorno al quale ruota tutta la questione pastorale dell’ammissione delle coppie illegittime alla comunione eucaristica. Per coerenza con l’indissolubilità, la prassi tradizionale non concede tale ammissione. Pensando invece a una possibile compatibilità, le proposte innovative più autorevoli sono aperte a una limitata ammissione, in certi casi e a certe condizioni. Purtroppo però ci sono anche teologi che da vari punti di vista e con diversi metodi interpretativi giungono a mettere in discussione la stessa indissolubilità. Ovviamente qui non è possibile sviluppare uno studio approfondito dell’argomento. Mi sembra però opportuno richiamare alcune linee orientative. Nella Chiesa cattolica la prassi pastorale deve essere coerente con la dottrina della fede, della quale il fondamento posto una volta per sempre è la Sacra Scrittura e il principale criterio ermeneutico è l’insegnamento del Papa e dei vescovi in comunione con lui. La verità può emergere gradualmente nella coscienza ecclesiale, illuminata dallo Spirito Santo, fino a essere a volte insegnata in modo infallibile. L’autentico sviluppo dottrinale avviene considerando prospettive ed elaborando sintesi sempre nuove, ma nella coerenza con le precedenti prese di posizione definitive. Né immobilismo né rottura, ma fedeltà creativa. L’insegnamento di Gesù sull’indissolubilità del matrimonio e sulla parità tra uomo e donna era rivoluzionario e sconcertante rispetto al giudaismo del suo tempo (cfr Mt 5, 31-32; 19, 3-10; Mc 10, 2-12; 1 Cor 7, 2-5, 10-11, 39). Secondo la legge di Mosè, al marito era consentito ripudiare la moglie, dandole un libello liberatorio, perché potesse eventualmente risposarsi. Gesù rifiuta decisamente il divorzio, rifacendosi al di là della legge mosaica al progetto originario di Dio creatore. Vede il matrimonio come un dono divino irrevocabile che crea un legame indissolubile e quindi un imperativo categorico: «L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mt 19, 6; Mc 10, 9). L’unità è dono e dovere; è grazia e perciò anche impegno realizzabile. L’eventuale nuova unione dopo la separazione viene condannata come adulterio, perché il precedente matrimonio rimane come vincolo sempre valido: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e, se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio» (Mc 10, 11-12). Anche nel caso che avvenga una separazione, si è obbligati a evitare una nuova unione, che sarebbe illegittima: «Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito – e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito – e il marito non ripudi la moglie» (1Cor 7, 10-11). A molti devoti Israeliti doveva apparire scandaloso che Gesù qualificasse come adulterio ciò che la legge di Mosè consentiva. Ma anche al di là dei confini del mondo ebraico la posizione di Gesù sul divorzio si contrapponeva alla prassi accettata comunemente dai popoli antichi, come del resto viene accettata ancora oggi. È comprensibile che l’insegnamento evangelico abbia incontrato e continui a incontrare forti difficoltà. Una prima attenuazione della rigida proibizione del divorzio sarebbe stata introdotta già dall’evangelista Matteo, inserendo nelle parole di Gesù l’inciso «eccetto il caso di impudicizia (porneia)» (Mt 5, 32; 19, 9). Ma di questo testo sono possibili varie interpretazioni e i cattolici devono evitare quelle incompatibili con la dottrina della Chiesa. Poiché il termine porneia sembra indicare una situazione prolungata più che un atto episodico di adulterio (per il quale esiste la parola moicheia), si può ritenere che l’eccezione si riferisca alle unioni illegittime, cioè ai matrimoni proibiti dalla legge mosaica e perciò non validi (cfr Lv 18, 6-18; At 15, 29). Quanto ai Padri della Chiesa, occorre ricordare che è normativo per i cattolici solo il loro consenso generale. In materia di divorzio, essi ammettono che in certi casi la separazione dei coniugi è lecita, anzi a volte perfino obbligatoria; mai però ritengono lecita una nuova unione e, se ne parlano, la condannano come adulterina. A riguardo, a parte alcuni testi di incerta interpretazione, c’è una sola eccezione sicura, il cosiddetto Ambrosiaster che concede ai separati di risposarsi. Quanto al Canone 8° del Concilio Ecumenico di Nicea, il quale fa obbligo ai Novaziani «di rimanere in comunione con chi si è sposato due volte e con chi è venuto meno durante la persecuzione» (DH 127), è da ritenere che si riferisca ai vedovi risposati e non ai divorziati risposati. I Novaziani infatti estendevano ai laici la proibizione, valida per il clero (cfr 1Tim 3, 2.12; Tito 1, 6), di risposarsi in caso di vedovanza e si ponevano in aperto contrasto con la Scrittura che invece autorizzava le nuove nozze dei laici vedovi (cfr 1Cor 7, 8-9, 28-40; Rom 7, 2-3); quindi erano eretici nella dottrina e non solo rigoristi nella prassi pastorale. Lo si deduce da varie testimonianze, tra le quali questa di sant’Agostino: «La tua vedovanza non è una condanna per le seconde nozze e per chi le contragga. Di questa dottrina (negatrice) si fecero grandi specialmente le eresie dei Montanisti e dei Novaziani [...] non lasciarti fuorviare dalla sana dottrina da nessuna argomentazione, dotta o indotta che sia. Non esagerare i meriti della tua vedovanza tanto da condannare negli altri, come male, ciò che male non è» (La dignità dello stato vedovile 4, 6), cioè le seconde nozze dei vedovi. Se la documentazione frammentaria, che possediamo riguardo al primo millennio, a volte non consente di interpretare con certezza i testi, le situazioni e gli episodi, invece nel secondo millennio la dottrina dell’indissolubilità si è chiarita e precisata definitivamente nella coscienza ecclesiale, configurandosi in questi termini: il matrimonio sacramentale, rato e consumato, espressione compiuta dell’unione sponsale di Cristo con la Chiesa, non può essere sciolto né per volontà dei coniugi, né per intervento dell’autorità ecclesiale o di qualsiasi altra autorità umana, ma solo dalla morte. I momenti principali del coerente sviluppo dottrinale sono stati il Concilio di Firenze (DH 1327), il Concilio di Trento (DH 1805; 1807), l’enciclica Casti Connubii di Pio XI (DH 3712), il Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, 48; 49), l’esortazione apostolica Familiaris Consortio di san Giovanni Paolo II (nn. 13; 19; 20). Il Concilio di Trento ha definito direttamente che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto per eresia, difficoltà di coabitazione, assenza intenzionale del coniuge (Can. 5). Inoltre ha definito che la Chiesa non sbaglia quando insegna che neppure per adulterio si può sciogliere il matrimonio e procedere a una nuova unione legittima e non adulterina (Can. 7). Con questa formula indiretta il Concilio ha voluto approvare, come conforme al Vangelo, la dottrina e la prassi della Chiesa cattolica e, per non provocare agitazioni, ha voluto evitare sia di condannare che di approvare la prassi delle Chiese ortodosse che, pur ammettendo l’intrinseca indissolubilità del matrimonio, ritengono che possa essere sciolto dal vescovo con la concessione delle seconde o anche delle terze nozze. Successivamente però i Papi sono intervenuti molte volte per correggere la prassi orientale (Clemente VIII, Urbano VIII, Benedetto XIV, Pio VII, Gregorio XVI, beato Pio IX), finché Pio XI ha risolutamente dichiarato che la facoltà di sciogliere il vincolo coniugale «non potrà mai cadere per nessun motivo nel matrimonio cristiano rato e consumato. In questo infatti, come il vincolo coniugale ottiene la piena perfezione, così risplende per volontà di Dio la massima fermezza e indissolubilità, tale da non potersi sciogliere per nessuna autorità umana [...] il matrimonio dei cristiani, infatti, secondo la testimonianza dell’Apostolo, rappresenta quell’unione perfettissima che sussiste fra Cristo e la Chiesa [...] , la quale unione, finché vivrà Cristo e la Chiesa per Lui, non potrà mai sciogliersi da separazione alcuna» (DH 3712). Correttamente san Giovanni Paolo II, nel Discorso del 21 gennaio 2000 al Tribunale della Rota Romana, concludeva che il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto neppure per intervento del Papa: «Né la Scrittura né la Tradizione conoscono una facoltà del Romano Pontefice per lo scioglimento del matrimonio rato e consumato; anzi, la prassi costante della Chiesa dimostra la consapevolezza sicura della Tradizione che una tale potestà non esiste. Le forti espressioni dei Romani Pontefici sono soltanto l’eco fedele e l’interpretazione autentica della convinzione permanente della Chiesa. Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio. Tale dottrina infatti è stata esplicitamente proposta dai Romani Pontefici in termini categorici, in modo costante e in un arco di tempo sufficientemente lungo. Essa è stata fatta propria e insegnata da tutti i vescovi in comunione con la Sede di Pietro nella consapevolezza che deve essere sempre mantenuta e accettata dai fedeli. In questo senso è stata riproposta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Si tratta d’altronde di una dottrina confermata dalla prassi plurisecolare della Chiesa, mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di fronte a gravi pressioni dei potenti di questo mondo». L’affermazione è chiarissima: l’indissolubilità assoluta del matrimonio sacramentale rato e consumato, sebbene non sia stata proclamata con una formale definizione dogmatica, tuttavia è insegnata dal magistero ordinario, anch’esso infallibile, appartiene alla fede della Chiesa e perciò i cattolici non possono metterla in discussione.