Il Vicario ausiliare nel diritto della Chiesa per la Prelatura

Il professore Eduardo Baura commenta la figura del Vicario ausiliare nel diritto della Chiesa per la Prelatura dell'Opus Dei.

Il Codex iuris particularis Operis Dei (o Statuti), che fu promulgato da San Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Ut sit, il 28 novembre 1982, stabilisce che la carica del Prelato sia vitalizia. Per questo motivo la stessa norma prevede la figura del Vicario ausiliare, che può essere di due tipi.

Il primo, al quale facciamo riferimento attualmente, è previsto nel caso in cui, per un significativo aumento nel lavoro di governo o per l'età avanzata del Prelato o altre circostanze simili, il Prelato consideri conveniente che, oltre al Vicario generale, figura sempre necessaria, sia nominato un Vicario ausiliare che assuma la potestà esecutiva richiesta per aiutare il Prelato nel governo della Prelatura. In effetti, il n. 134, § 1 degli Statuti stabilisce che "Se il Prelato ritiene opportuna o conveniente, alla presenza di Dio, la designazione di un Vicario ausiliare, a norma del n. 135, liberamente, udito il suo Consiglio, può nominarlo. Il plenum del Consiglio Generale potrà anche suggerire sinceramente al Prelato l'opportunità della designazione di un Vicario ausiliare che possa aiutarlo nel governo per otto anni. Il Prelato, se non ostano gravi ragioni, segua di buon grado il parere del Consiglio". In riferimento alle funzioni di questo tipo di Vicario ausiliare, nel n. 135 si afferma quanto segue: "Il Vicario ausiliare, se il Prelato è abile, lo aiuta, e lo supplisce quando assente o impedito: non ha altre facoltà se non quelle che il Prelato gli delegherà, o abitualmente o in casi determinati. Di tutto ciò che farà, renderà fedelmente conto al Prelato". Nel caso attuale il Prelato ha attribuito tutte le competenze della potestà esecutiva, incluse quelle riservate al Prelato.

La figura descritta si comprende correttamente tenendo presente che l'incarico che la Chiesa affida al Prelato — così come a tutti i pastori che sono alla guida di una circoscrizione — non termina nell'esercizio della potestà di governo, bensì deve essere anche, come si afferma negli Statuti, "maestro e padre" (n. 132, § 3) per tutti i fedeli — sacerdoti e laici — a lui affidati.

L'altro tipo di Vicario ausiliare è previsto nel caso in cui il Prelato sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Per tal eventualità, è previsto un procedimento per l'elezione di un Vicario ausiliare, al quale si trasferiscono tutte le competenze del Prelato, eccetto il titolo (e senza diritto di successione), che deve essere confermato da parte della Santa Sede. In questo modo, anche nel caso ipotetico di sede impedita, rimarrebbe la figura del Prelato come Padre, anche se il governo sarebbe in mano ad un Vicario ausiliare, analogo a un Amministratore apostolico di una diocesi.

Eduardo Baura