Opus Dei: “una segretezza” inesistente

Perché non esiste un elenco o una lista ufficiale di membri dell’Opus Dei?

Talvolta ci si pone la domanda del perché l’Opus Dei non renda pubblico un elenco completo dei suoi fedeli. Per rispondere a tale quesito è necessario anzitutto premettere che l’Opera fornisce su se stessa e sulle sue attività tutte le informazioni che abbiano un interesse pubblico: oltre al sito web ufficiale, www.opusdei.it, c’è il bollettino semestrale Romana, in cui la prelatura, così come fanno le diocesi, pubblica l’elenco delle nomine dei dirigenti e molti altri dati di interesse pubblico. Inoltre in ogni paese in cui è presente il lavoro dell’Opera c’è sempre un Ufficio Informazioni, che in modo stabile fornisce ai giornalisti e a chiunque sia interessato, informazioni aggiornate sulla prelatura.

In modo analogo a come fanno le diocesi e le parrocchie, quello che invece non viene pubblicato è l’elenco dei membri. La condizione di fedele della prelatura appartiene all’ambito delle scelte spirituali e intime, allo stesso livello dell’informazione se un fedele partecipa alla Santa Messa tutti i giorni oppure no. 

Oltre a questo c’è da considerare che in Italia la legge sulla privacy, nel definire quali siano i “dati sensibili” – quindi oggetto di particolare protezione – include nell’elenco sia le “convinzioni religiose” in generale, sia la “adesione a organizzazioni di carattere religioso”, accanto ad aspetti come la razza o le condizioni di salute. Fa parte dell’elementare diritto alla libertà religiosa che il cittadino possa decidere come e quando manifestare le proprie convinzioni intime, senza che nessuno si arroghi il diritto di divulgarle al posto suo.

Questa assenza di un elenco pubblico ha fatto sorgere, per incomprensione dei criteri sopra esposti, un certo sospetto nei confronti dell’Opus Dei. In realtà la segretezza nell’Opus Dei non solo non c’è mai stata ma mai potrà esserci perché esplicitamente vietata negli Statuti che regolano la vita dell’istituzione. 

Lo stesso fondatore da sempre ha rifiutato l’idea che nell’Opera ci potesse essere qualsiasi ombra di segretezza. In un’intervista contenuta in “Colloqui con Mons. Escrivá” (Ares, 2002) ecco cosa risponde san Josemaría:

“I membri dell'Opera detestano il segreto perché sono dei fedeli comuni, in tutto e per tutto uguali agli altri. Per il fatto di aderire all'Opus Dei non cambiano di stato. Naturalmente sarebbe assurdo che dovessero andare in giro con un cartello addosso con su scritto: «Io mi dedico al servizio di Dio». Questo modo di fare non sarebbe né laicale, né secolare. Però tutti coloro che conoscono e frequentano i membri dell'Opus Dei sanno bene che fanno parte dell'Opera, perché non lo proclamano ai quattro venti, ma neppure lo nascondono”.

Dunque i fedeli dell’Opera non sbandierano la loro appartenenza ma, allo stesso tempo non la nascondono minimamente. Su questo aspetto c’è un’ulteriore considerazione da fare: i fedeli dell’Opus Dei si sforzano di essere cristiani ferventi, continuamente spinti da un anelito apostolico che li porta a professare la loro fede negli ambienti in cui operano. Sarebbe assurdo per chi desidera essere apostolo tenere nascosta la sua vocazione se ha intenzione di portare la luce della fede a chi gli sta attorno.

In Italia, quella della presunta segretezza dell’Opus Dei è una questione vecchia risolta diversi anni fa, quando nel 1986 ci fu un’interpellanza parlamentare. Rispose l’allora ministro dell’Interno Oscar Luigi Scalfaro nella seduta della Camera del 24 novembre 1986 consultabile sulla Gazzetta Ufficiale.

Dapprima Scalfaro riporta al Parlamento ciò che la Santa Sede diede come risposta ufficiale alla richiesta del Ministero dell’Interno di delucidazioni sull’Opus Dei:

“Si è chiesto di conoscere se l'Opus Dei sia retta da statuti e codici che la qualifichino come «associazione segreta», vietata ai sensi dell'articolo I della legge 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione. Al riguardo la Santa Sede dichiara testualmente (e cito esattamente la risposta ufficiale della Santa Sede): «La prelatura Opus Dei è un'istituzione della Chiesa, pubblicamente eretta a norma del codice di diritto canonico e dotata di statuti ufficialmente sanciti dalla Santa Sede, nei quali sono espresse anche le finalità ad essa proprie. Gli organi direttivi dell'Opus Dei sono pubblici e ben noti, così come le rispettive sedi. Tutti gli appartenenti all'Opus Dei sia i sacerdoti incardinati nella prelatura, sia i laici ad essa canonicamente vincolati con contratto come numerari, aggregati e soprannumerari, sia i sacerdoti non incardinati nella prelatura ma associati alla Società sacerdotale della Santa Croce (ente intrinsecamente unito alla prelatura) - sono tenuti ad evitare la segretezza e la clandestinità in forza dell'articolo 89, paragrafo 2, del Codex iuris particularis dell'Opus Dei; richiesti legittimamente circa la loro appartenenza, hanno pertanto il dovere di manifestarla». 

Scalfaro prosegue nella sua risposta analizzando se l’Opera rientra in qualche modo nella legge n. 17 del 1982 sulle associazioni segrete:

“Resta evidente il fatto che nessuno dei requisiti voluti dall'articolo I della legge n. 17 del 1982 perché una associazione possa ritenersi segreta si attaglia all'Opus Dei, né sotto il profilo della sua organizzazione, né sotto quello delle sue regole, né relativamente alle attività poste in essere. (…) Quanto all'organizzazione e alle sue regole è noto che l'articolo I della legge n. 17 del 1982 ipotizza in proposito una serie di alternative. Vi è quella dell'occultamento della stessa esistenza dell'associazione: l'ipotesi, con riguardo all'Opus Dei, è talmente priva di riscontro da non richiedere alcuna particolare osservazione. Vi è anche quella del tener segrete congiuntamente finalità e attività sociali: anche qui siamo fuori di ogni riscontro nella realtà, essendo chiare e proclamate le finalità e le attività sociali dell'Opus Dei nel campo della formazione religiosa, secondo le direttive spirituali del capo della Chiesa cattolica e in assonanza con la sua opera ecumenica; e per quanto attiene ai fedeli non religiosi l'Opus Dei - come dice il primo paragrafo dell'articolo 2 del citato Codex iuris particularis - se ne propone la santificazione attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita di ciascuno, precludendosi però espressamente di dar loro direttive o consigli nel campo delle loro scelte in materia professionale (...)”.

Infine Scalfaro si concentra sul tema della pubblicazione di un elenco degli aderenti:

“Vi è ancora quella di rendere, in tutto o in parte, ed anche reciprocamente sconosciuti i soci; ma neanche sotto tale profilo l'Opus Dei può qualificarsi come associazione segreta; né secondo la Costituzione né secondo la legge vigente può pretendersi difatti che un'associazione, per essere lecita e non segreta, sia tenuta a pubblicizzare all'esterno l'identità dei propri associati; divieto di segretezza non significa obbligo di pubblicizzazione; è anzi da considerare al riguardo che proprio la legge n. 17 del 1982 ha abrogato, all'articolo 6, l'articolo 209 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che consentiva all'autorità di pubblica sicurezza di ottenere la consegna dell'elenco dei soci da parte dell'associazione; sulla improponibilità della tesi che segretezza si identifichi con mancanza di pubblicità è del resto concorde anche la dottrina ed il punto non sembra meritare altre osservazioni”.

È opportuno notare che l’abrogazione dell’articolo 206 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fu una delle tante modifiche alle leggi avvenute nel periodo post-Mussolini. Far sì che lo Stato non avesse più il potere di costringere le organizzazioni a divulgare l’elenco dei propri iscritti fu ispirato da intenti di progresso nella democratizzazione del Paese.

L’idea di elenchi di persone contraddice la natura dell’Opera, che dà formazione a tutti coloro che lo desiderano e chiedono. L’Opus Dei è una prelatura personale e fa parte della struttura gerarchica della Chiesa, come una diocesi. Perciò in quest’ambito si comporta come una diocesi. Offre un servizio spirituale cristiano aperto a chiunque lo voglia. Le diocesi non pubblicano elenchi dei cattolici diocesani, pubblicano un bollettino diocesano ufficiale, come fa l’Opus Dei con il bollettino semestrale Romana, a cui aggiunge il sito internet. L’Opera, come una qualsiasi diocesi, presta servizio a chiunque. E chi accetta questi servizi non ne viene caratterizzato. Rimane un cristiano comune, senza distintivi.