Le competenze del prelato dell’Opus Dei

In questo articolo vengono spiegate le competenze del prelato dell’Opus Dei nei confronti dei laici e dei sacerdoti incorporati nella Prelatura

Gli Statuti della prelatura dell’Opus Dei indicano che il prelato deve essere, per i fedeli della prelatura, maestro e Padre, deve amare veramente tutti con il cuore di Cristo, deve formarli e infiammarli con ardente carità, e spendere con gioia la propria vita per loro (cfr. Statuti della prelatura dell’Opus Dei, 132, § 3).

Il prelato guida la prelatura come ordinario e pastore proprio (cfr. Codice di Diritto Canonico, canone 295, e Costituzione apostolica Ut sit, 28 novembre 1982, art. IV). La sua giurisdizione è, dunque, analoga a quella dei vescovi diocesani: gli viene affidata una piccola parte del Popolo di Dio sulla quale ha una potestà ordinaria propria, vale a dire, non delegata né vicaria, per compiere il fine specifico della prelatura. Come i pastori delle altre circoscrizioni ecclesiastiche (diocesi, ordinariati, ecc.), dipende dal Romano Pontefice, in questo caso attraverso la Congregazione per i Vescovi.

Le relazioni tra la prelatura e le chiese locali sono ispirate dalla comunione tra i pastori e dalla complementarietà e cooperazione nella missione evangelizzatrice della Chiesa. La potestà che il prelato e il vescovo diocesano hanno sui fedeli di una prelatura sono della stessa natura teologica, ma con una distinzione funzionale: quella del prelato è circoscritta alla peculiare missione pastorale affidata alla prelatura, mentre al vescovo compete l’abituale cura pastorale di tutti i fedeli. L’incorporazione alla prelatura di una persona non limita né diminuisce la giurisdizione del vescovo su di essa. I fedeli laici della prelatura sono sotto la potestà del vescovo diocesano in tutto ciò che è stabilito con carattere generale per i comuni fedeli. D’altra parte, i fedeli laici dell’Opus Dei godono, come qualsiasi fedele cattolico, di libertà e indipendenza personale nelle proprie decisioni in materie temporali: professionali, politiche, ecc. (cfr. Statuti, 88, § 3).

La giurisdizione specifica del prelato si esercita tanto sui chierici incardinati nella prelatura (i fedeli dell’Opus Dei che, dopo aver ricevuto la formazione necessaria, accettano liberamente di essere ordinati) quanto sui laici (cfr. san Giovanni Paolo II, Cost. ap Ut sit, art. III; Discorso, 17 marzo 2001).

Per ciò che riguarda i sacerdoti, a parte le conseguenze dell’incardinazione nel presbiterio della prelatura, il prelato, con la collaborazione dei suoi vicari, ha la facoltà di distribuire adeguatamente tra loro le diverse missioni pastorali proprie della prelatura (cfr. Statuti, 50). Nello stesso tempo. ha il dovere di provvedere alla loro formazione permanente (attualizzazione teologica, preparazione spirituale e pastorale), al loro sostentamento e all’assistenza in caso di malattia o di vecchiaia (cfr. Statuti, 54-55).

In quanto ai laici incorporati nell’Opus Dei, la potestà del prelato riguarda l’orientamento generale della formazione e dell’assistenza spirituale e apostolica specifica, in vista della loro dedicazione al servizio della Chiesa e all’adempimento degli impegni spirituali e apostolici derivanti dalla incorporazione alla prelatura.

Questa sollecitudine pastorale si manifesta principalmente attraverso i consigli e le esortazioni. Nell’ambito dei diritti e dei doveri formulati dal diritto comune ed espressi in dettaglio negli Statuti della prelatura, il prelato deve prestare un’attenzione particolare all’adempimento del diritto applicabile all’Opus Dei e, soprattutto, all’esecuzione fedele delle disposizioni della Santa Sede (cfr. Statuti, 132, §§ 2 e 5). L’attività apostolica della prelatura contribuisce al bene delle chiese locali nelle quali si svolge. I vicari della prelatura mantengono relazioni di comunione con le autorità ecclesiastiche territoriali (cfr. Statuti, 174, § 1).

Gabriela Eisenring