Traduzione in italiano degli Statuti dell’Opus Dei

Gli Statuti dell’Opus Dei (o Codex juris particularis Operis Dei - Codice di diritto particolare dell’Opus Dei), sono il testo normativo fondamentale che regola la Prelatura dell’Opus Dei, e furono promulgati dalla Santa Sede, con la Costituzione apostolica Ut sit del 28 novembre del 1982, in lingua latina. Tale testo è l’unica versione ufficiale.

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Per agevolare la comprensione del testo in latino degli Statuti dell'Opus Dei da parte dei lettori di lingua italiana, ne è stata preparata una traduzione, curata dal prof. Gaetano Lo Castro, autore di una monografia in materia. La versione originale in latino è consultabile cliccando qui.


Codice di diritto particolare dell’Opus Dei

Indice

Titolo I: La natura della Prelatura e i suoi fedeli

Capitolo I: Natura e scopo della Prelatura

Capitolo II: I fedeli della Prelatura

Capitolo III: Ammissione e incorporazione alla Prelatura

Capitolo IV: Rinuncia e dimissione dei fedeli dalla Prelatura

Titolo II: Il presbiterio della Prelatura e la Società Sacerdotale della Santa Croce

Capitolo I: Composizione del presbiterio e della Società Sacerdotale della Santa Croce

Capitolo II: Promozione ai sacri ordini e missione canonica dei presbiteri

Capitolo III: I soci aggregati e soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce

Titolo III: Vita, formazione e apostolato dei fedeli della Prelatura

Capitolo I: Vita spirituale

Capitolo II: Formazione dottrinale religiosa

Capitolo III: Apostolato

Titolo IV: Il governo della Prelatura

Capitolo I: Il governo in genere

Capitolo II: Governo centrale

Capitolo III: Governo regionale e locale

Capitolo IV: Assemblee regionali

Capitolo V: Relazioni con i vescovi diocesani

Titolo V: Stabilità e vigenza del presente codice

Disposizioni finali


TITOLO I : LA NATURA DELLA PRELATURA E I SUOI FEDELI

Capitolo I: Natura e scopo della Prelatura

1. § 1. L’Opus Dei è una Prelatura personale, avente come fine il compimento di una peculiare opera pastorale sotto il governo del proprio Prelato (cfr. n. 125); di essa fanno parte insieme chierici e laici.

§ 2. Costituiscono il presbiterio della Prelatura i chierici, tratti dai laici appartenenti alla stessa Prelatura, promossi agli ordini sacri e in essa incardinati; il laicato della Prelatura è formato dai fedeli che, mossi da vocazione divina, si uniscono alla Prelatura a titolo specifico, mediante il vincolo giuridico dell’incorporazione.

§ 3. La Prelatura, denominata della Santa Croce e Opus Dei o, brevemente, dell’Opus Dei, è di ambito internazionale, ha la sua sede centrale a Roma ed è retta dalle norme di diritto universale riguardanti le Prelature personali e dai presenti Statuti, e secondo le disposizioni particolari e gli indulti della Santa Sede.

2. § 1. La Prelatura si propone, secondo le norme del diritto particolare, la santificazione dei suoi fedeli, attraverso l’esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita propri di ciascuno, secondo la specifica spiritualità, pienamente secolare, dell’Opus Dei.

§ 2. Parimenti la Prelatura intende impegnarsi con tutte le forze perché persone di ogni ceto e di ogni condizione sociale, e in primo luogo gli intellettuali, aderiscano con tutto il cuore ai precetti di Cristo Signore e, anche attraverso la santificazione del loro lavoro professionale, li mettano in pratica nel mondo, affinché tutte le realtà siano ordinate alla Volontà del Creatore; e altresì a preparare uomini e donne a esercitare l’apostolato nella società civile.

3. § 1. I mezzi, che i fedeli della Prelatura adoperano per conseguire tali fini soprannaturali, sono:

1° un’intensa vita spirituale di preghiera e di sacrificio, secondo lo spirito dell’Opus Dei: la loro vocazione è, infatti, essenzialmente contemplativa, si fonda nell’umile e sincera consapevolezza della filiazione divina ed è costantemente sostenuta da un sorridente ascetismo;

2° una profonda e perseverante formazione ascetica e dottrinale religiosa, adattata alle circostanze personali e saldamente radicata nel Magistero ecclesiastico, e un costante impegno per acquisire e perfezionare la necessaria formazione professionale e la propria educazione culturale;

3° l’imitazione della vita nascosta di Nostro Signore Gesù Cristo a Nazareth, anche nella santificazione del proprio lavoro professionale ordinario, che essi, con l’esempio e con le parole, si adoperano di convertire in strumento di apostolato, ciascuno nel proprio ambiente svolgendo la sua attività in maniera consona con la propria cultura e le proprie attitudini, sapendo di dover essere come lievito nascosto nella massa dell’umanità; i fedeli altresì si santifichino nel perfetto compimento di tale lavoro, compiuto in costante unione con Dio; al contempo, attraverso tale lavoro, santifichino gli altri.

§ 2. Pertanto i fedeli della Prelatura:

1° si obbligano a non abbandonare il lavoro professionale o altro equivalente, poiché con esso perseguono la propria santificazione e svolgono il proprio specifico apostolato;

2° cercano di adempiere con la massima fedeltà i doveri del proprio stato nonché quelli connessi con l’impegno sociale o con la propria professione, sempre nel più grande rispetto delle legittime leggi della società civile; e parimenti di portare a compimento i compiti apostolici loro affidati dal Prelato.

4. § 1. Il presbiterio, sotto il governo del Prelato, con il suo ministero sacerdotale vivifica e informa tutto l’Opus Dei.

§ 2. Il sacerdozio ministeriale dei chierici e il sacerdozio comune dei laici sono intimamente uniti, e di fatto si richiamano e si completano vicendevolmente, per realizzare, in unità di vocazione e di governo, il fine che la Prelatura si propone.

§ 3. Similmente, in entrambe le sezioni dell’Opus Dei, maschile e femminile, vi è la medesima unità di vocazione, di spirito, di fine e di governo, benché ciascuna Sezione abbia i propri apostolati.

5. La Prelatura ha per Patroni la Beata sempre Vergine Maria, che venera come Madre, e San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. I fedeli nutrono una speciale devozione per i Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, e per i Santi Apostoli Pietro, Paolo e Giovanni, ai quali sono affidati in modo speciale tutto l’Opus Dei e le sue specifiche attività.

Capitolo II : I fedeli della Prelatura

6. I fedeli che s’incorporano alla Prelatura, con il vincolo giuridico di cui al n. 27, mossi dalla medesima divina vocazione, perseguono un medesimo fine apostolico, coltivano un medesimo spirito e una medesima prassi ascetica, ricevono un’adeguata formazione dottrinale e un’assistenza sacerdotale, e, per quanto attiene al fine della Prelatura, sono sottoposti, secondo le norme del diritto universale e dei presenti Statuti, alla potestà del Prelato e dei suoi Consigli.

7. § 1. I fedeli della Prelatura, uomini e donne, sono denominati Numerari, Aggregati o Soprannumerari, secondo la loro disponibilità ad attendere con continuità ai compiti di formazione e ad altre specifiche iniziative apostoliche dell’Opus Dei; essi tuttavia non formano classi distinte. Tale disponibilità dipende dalle diverse circostanze personali, familiari, professionali o simili, di carattere permanente, proprie di ciascuno.

§ 2. Possono aggregarsi alla Prelatura, senza divenirne membri, i Cooperatori associati di cui al n. 16.

8. § 1. Sono denominati Numerari i chierici e i laici che, osservando, per speciale impulso e dono di Dio, il celibato apostolico (cfr. Mt 19, 11), attendono, con tutte le energie e con la massima disponibilità personale, alle peculiari iniziative apostoliche della Prelatura; essi ordinariamente vivono nelle sedi dei Centri dell’Opus Dei, per curarne le attività apostoliche e per dedicarsi alla formazione degli altri fedeli della Prelatura.

§ 2. Oltre a ciò, le Numerarie curano la gestione familiare o domestica di tutti i Centri della Prelatura, vivendo però in una zona del tutto separata.

9. Possono essere ammessi come Numerari i fedeli laici pienamente disponibili ad occuparsi dei compiti di formazione e delle peculiari attività apostoliche dell’Opus Dei; essi, nel richiedere l’ammissione, di regola debbono essere forniti di un titolo accademico civile o di un equivalente titolo professionale, o per lo meno essere in grado di conseguirlo dopo l’ammissione. Nella Sezione femminile, inoltre, le Numerarie Ausiliari, con la medesima disponibilità delle altre Numerarie, si dedicano principalmente ai lavori manuali e ai compiti domestici nei Centri dell’Opera, volontariamente assunti come loro lavoro professionale.

10. § 1. Sono denominati Aggregati i fedeli laici che, affidando interamente a Dio la loro vita nel celibato apostolico e secondo lo spirito dell’Opus Dei, devono tuttavia attendere alle loro concrete e permanenti necessità personali, familiari o professionali, che di solito li inducono ad abitare con la loro famiglia. Tali impegni delimitano allo stesso tempo la loro dedizione allo svolgimento di taluni compiti apostolici o di formazione dell’Opus Dei.

§ 2. Gli Aggregati, se non sia per loro diversamente disposto, assumono gli stessi compiti e obblighi dei Numerari, e devono fruire degli identici mezzi ascetici volti a perseguire la santità e a compiere l’attività apostolica.

11. § 1. Sono denominati Soprannumerari i fedeli laici, celibi o sposati che, con la medesima vocazione divina dei Numerari e degli Aggregati, partecipano pienamente al peculiare apostolato dell’Opus Dei, e tuttavia, quanto agli incarichi apostolici, con una disponibilità che sia compatibile con l’adempimento dei loro doveri familiari, professionali e sociali; essi trasformano in strumento di santificazione e di apostolato non solo la loro vita e la loro professione, come tutti gli altri fedeli della Prelatura, ma altresì, come gli Aggregati, la loro casa e i loro impegni familiari.

§ 2. I Soprannumerari vivono dello stesso spirito e, per quanto è loro possibile, osservano le stesse consuetudini dei Numerari e degli Aggregati.

12. Possono essere accolte fra gli Aggregati e i Soprannumerari anche persone affette da malattie croniche.

13. I Numerari specificamente addetti a compiti di governo o di formazione devono risiedere nella sede dei Centri destinati a tale scopo.

14. § 1. Il candidato che ha chiesto per iscritto l’ammissione all’Opus Dei come Numerario o Aggregato, nel momento in cui, di solito da parte del competente direttore, gli si comunica che la sua richiesta è stata ritenuta meritevole d’essere presa in considerazione, è ascritto fra i Soprannumerari, finché non gli sia concessa l'ammissione.

§ 2. Se, prima dell’incorporazione come Numerario o Aggregato, ci si accorge che egli non ne sia idoneo, può rimanere nell’Opus Dei come Soprannumerario, purché ne abbia le condizioni richieste.

15. I Soprannumerari possono essere accolti fra i Numerari o gli Aggregati, purché ne abbiano le qualità richieste.

16. § 1. I cooperatori, con le loro assidue preghiere a Dio, con le loro elemosine, e, ove possibile, con il loro lavoro, collaborano alle attività apostoliche e partecipano dei beni spirituali dell’Opus Dei.

§ 2. Quanti poi, per vari motivi, sono lontani dalla casa paterna o non professano la verità cattolica e tuttavia danno un aiuto all’Opus Dei con il loro lavoro o con le loro elemosine, possono anch’essi essere chiamati a buon diritto Cooperatori dell’Opus Dei. Tutti i fedeli della Prelatura con la preghiera, la mortificazione, il rapporto amichevole, devono adoperarsi perché tali Cooperatori, per l’intercessione della Beata Vergine, possano ottenere dalla misericordia divina il bene imperituro della fede ed essere attratti in maniera amabile ed efficace a vivere una vita consona alla morale cristiana.

Capitolo III : Ammissione e incorporazione alla Prelatura

17. L’appartenenza alla Prelatura prevede tre fasi: la semplice Ammissione, concessa dal Vicario Regionale sentita la sua Commissione; l’incorporazione temporanea, detta Oblazione, dopo almeno un anno dall’Ammissione; l’incorporazione definitiva o Fedeltà, trascorsi almeno cinque anni dall’incorporazione temporanea.

18. Può chiedere l’Ammissione, avendone avuta l’autorizzazione del direttore locale, qualsiasi laico cattolico il quale, oltre all’età e alle altre condizioni richieste, di cui al n. 20, con retta intenzione, per vocazione divina, sia indotto a ricercare con zelo la sua santificazione mediante il proprio lavoro o la propria attività professionale, senza per questo mutare il suo stato canonico, e voglia applicarsi con tutte le energie all’apostolato, secondo i fini e i mezzi propri dell’Opus Dei, essendo idoneo ad assumerne gli obblighi e a impegnarsi nelle sue specifiche attività.

19. Il candidato deve chiedere l’ammissione con lettera indirizzata al competente Ordinario della Prelatura, con la quale egli manifesti il desiderio di far parte della Prelatura come Numerario, Aggregato o Soprannumerario.

20. § 1. Perché un fedele possa essere ammesso alla Prelatura, si richiede:

1° che abbia compiuto almeno l’età di 17 anni;

2° che si applichi alla propria santificazione, coltivando con fermezza le virtù cristiane, secondo lo spirito e la prassi ascetica dell’Opus Dei;

3° che abbia cura della vita spirituale, con il frequente ricorso ai sacramenti dell’Eucaristia e della Penitenza e attraverso la pratica quotidiana dell’orazione mentale e delle altre norme di pietà dell’Opus Dei;

4° che antecedentemente si sia impegnato, per almeno sei mesi, nell’apostolato peculiare dell’Opus Dei sotto la direzione della competente autorità; nulla osta a che il candidato già da prima, per un periodo di tempo, sia considerato come aspirante, tuttavia senza appartenere ancora alla Prelatura;

5° che sia dotato delle altre qualità personali che dimostrino di aver ricevuto la vocazione all’Opus Dei.

§ 2. Non può far parte dell’Opus Dei chi sia stato membro, novizio, postulante o alunno di una scuola apostolica di un Istituto religioso o di una Società di vita comune; o chi abbia trascorso il periodo di prova in un Istituto secolare o abbia chiesto di esservi ammesso.

§ 3. Inoltre, perché le diocesi non siano private delle proprie vocazioni sacerdotali, non sono ammessi nella Prelatura gli alunni dei Seminari, sia laici sia chierici, né i sacerdoti incardinati in una diocesi.

21. I candidati, per il fatto stesso che abbiano chiesto l’ammissione e sia stato loro comunicato che la richiesta è stata reputata degna di essere presa in considerazione a norma del n. 14 § 1, hanno il diritto di ricevere i mezzi convenienti per la formazione ed altresì l’assistenza pastorale dei sacerdoti della Prelatura.

22. Il candidato, prima di essere ammesso, deve essere informato del fatto che lo spirito dell’Opus Dei esige che ciascuno conduca una vita d’intenso lavoro, affinché possa procurarsi, con l’esercizio della sua professione e con la sua laboriosità, i mezzi economici necessari non solo per il proprio sostentamento ed eventualmente per il sostentamento della propria famiglia, ma anche per contribuire a sostenere generosamente e secondo le proprie condizioni personali le opere apostoliche.

23. L’incorporazione, sia la temporanea sia la definitiva, richiede, oltre alla libera ed espressa volontà del candidato, la positiva concessione del Vicario Regionale con voto deliberativo del suo Consiglio; se si tratta dell’incorporazione definitiva, è necessaria inoltre la conferma del Prelato.

24. § 1. Tutti i fedeli della Prelatura dovranno fornirsi delle assicurazioni o garanzie previste dalle leggi civili per i casi di mancanza o d’impossibilità di lavoro, di malattia, di vecchiaia, ecc.

§ 2. Quando, considerate le circostanze, sia necessario, è dovere della Prelatura sovvenire alle necessità materiali dei Numerari e degli Aggregati.

§ 3. La Prelatura si prende ugualmente cura, con carità e generosità, dei genitori dei fedeli di cui al paragrafo precedente ove fossero indigenti, senza che da ciò possa mai sorgere qualsiasi obbligazione giuridica.

25. L’incorporazione temporanea sia rinnovata anno per anno singolarmente da ciascun fedele. Per tale rinnovo è richiesta ed è sufficiente l’autorizzazione del Vicario Regionale, il quale, in caso di dubbio, può sentire la sua Commissione e il Direttore locale con il suo Consiglio. Se non sorge alcun dubbio che possa esservi una volontà del Vicario contraria al rinnovo, e nulla osta da parte del Direttore, l’autorizzazione si presume per diritto e l’incorporazione temporanea può essere rinnovata; sempre per diritto si presume che il rinnovo sia stato fatto tacitamente se il fedele non abbia manifestato antecedentemente una volontà contraria ad esso; ma tale rinnovo è sottoposto a condizione risolutiva se, dopo averne avuto notizia, il Vicario, con il Difensore, sentita la sua Commissione, lo rigetta.

26. Un Soprannumerario, che divenisse Aggregato o Numerario, può essere dispensato totalmente o parzialmente dal tempo richiesto per la nuova incorporazione temporanea o definitiva, ma non può mai essere dispensato dalla specifica formazione.

27. § 1. Per l’incorporazione temporanea o per quella definitiva di un fedele, si abbia, fra questi e la Prelatura, una dichiarazione formale, davanti a due testimoni, sui reciproci diritti e doveri.

§ 2. La Prelatura, rappresentata per lo specifico caso da chi è stato designato dal Vicario della rispettiva circoscrizione, si obbligherà dal momento dell’incorporazione del fedele e finché questa perdura:

1° a fornire allo stesso fedele una costante istruzione dottrinale religiosa, spirituale, ascetica e apostolica, e altresì una specifica assistenza pastorale da parte dei sacerdoti della Prelatura;

2° ad adempiere le altre obbligazioni che, nelle norme che regolano la Prelatura, sono statuite verso i suoi fedeli.

§ 3. Il fedele da parte sua manifesterà il fermo proposito di dedicarsi con tutte le energie a ricercare la santità e a esercitare l’apostolato secondo lo spirito e la prassi dell’Opus Dei, e si obbligherà, dal momento dell’incorporazione e finché essa perdura:

1° a rimanere sotto la giurisdizione del Prelato e delle altre competenti autorità della Prelatura, per impegnarsi fedelmente in tutto ciò che concerne il fine peculiare della Prelatura;

2° a compiere tutti i doveri attinenti alla condizione di Numerario, Aggregato o Soprannumerario dell’Opus Dei; a osservare le norme che regolano la Prelatura e altresì le legittime prescrizioni del Prelato e delle altre competenti autorità della Prelatura che riguardino il governo, lo spirito e l’apostolato.

§ 4. L’Ordinario della Prelatura può, per giusta causa, dispensare i fedeli della Prelatura dai voti privati e parimenti dal giuramento promissorio, purché la dispensa non leda diritti quesiti da terzi. Può inoltre sospendere per i medesimi fedeli l’appartenenza a un terzo Ordine; questa tuttavia potrà rivivere se, per qualsiasi causa, cessi il vincolo con la Prelatura.

Capitolo IV : Rinuncia e dimissione dei fedeli dalla Prelatura

28. § 1. Chiunque, prima dell’incorporazione temporanea, è libero di lasciare la Prelatura in qualsiasi momento.

§ 2. Parimenti la competente autorità, per giuste e ragionevoli cause, può rifiutargli l’ammissione, o consigliargli di ritirarsi. Fra tali cause sono da annoverare soprattutto la mancanza dello spirito proprio dell’Opus Dei e dell’attitudine allo specifico apostolato dei fedeli della Prelatura.

29. Nel periodo dell’incorporazione temporanea, o dopo l’incorporazione definitiva, per lasciare volontariamente la Prelatura è necessaria la dispensa, che soltanto il Prelato può concedere, dopo aver sentito il proprio Consiglio e la Commissione Regionale.

30. § 1. I fedeli, temporaneamente o definitivamente incorporati alla Prelatura, non possono essere dimessi se non per gravi cause, che, nel caso d’incorporazione definitiva, sempre devono derivare da colpa dello stesso fedele.

§ 2. La salute cagionevole non è causa di dimissione, se non consti con certezza che essa fu dolosamente nascosta o dissimulata prima dell’incorporazione temporanea.

31. La dimissione, se necessaria, si compia con la massima carità: prima tuttavia si cerchi di persuadere la persona interessata a ritirarsi spontaneamente.

32. Dopo due ammonimenti rimasti senza esito, la dimissione sia disposta dal Prelato o, nella sua circoscrizione, dal Vicario, sempre con voto deliberativo del proprio Consiglio, avendone rese note le ragioni all’interessato e avendogli assicurata la piena facoltà di rispondere e salvo sempre il diritto dei fedeli di ricorrere al Prelato o alla Santa Sede. Se il ricorso è stato avanzato entro dieci giorni, l’effetto giuridico della dimissione rimane sospeso finché non si abbia la decisione del Prelato, o, se del caso, della Santa Sede.

33. L’uscita legittima dall’Opus Dei determina la cessazione del vincolo, di cui al n. 27, e dei doveri e dei diritti che da esso derivano.

34. Chi per qualsiasi ragione si congeda dalla Prelatura o da essa sia dimesso, nulla può esigere per i servizi ad essa prestati, o per ciò che alla stessa abbia conferito con la sua attività sia nell’esercizio della sua professione sia a qualunque altro titolo o in qualsiasi altro modo.

35. Il chierico incardinato nella Prelatura, a norma del n. 36, non può lasciarla finché non trovi un Vescovo che lo riceva nella sua diocesi. Nel caso in cui abbandoni la Prelatura senza aver trovato un Vescovo che l’accolga, non può nel frattempo esercitare gli Ordini sacri finché la Santa Sede non provveda diversamente.

TITOLO II: IL PRESBITERIO DELLA PRELATURA E LA SOCIETÀ SACERDOTALE DELLA SANTA CROCE

Capitolo I : Composizione del presbiterio e della Società Sacerdotale della Santa Croce

36. § 1. Il presbiterio della Prelatura è composto dai chierici, promossi all’Ordine sacro dal Prelato a norma dei nn. 44-51, incardinati nella Prelatura e destinati al suo servizio.

§ 2. Questi sacerdoti, per il fatto stesso della loro ordinazione, diventano soci Numerari e, secondo quanto si dirà infra (n. 37 § 2), soci Coadiutori della Società Sacerdotale della Santa Croce, che è un’associazione di chierici propria e intrinseca della Prelatura, tale da costituire con questa un’unica e inscindibile realtà.

§. 3. Il Prelato dell’Opus Dei è Presidente Generale della Società Sacerdotale della Santa Croce.

37. § 1. Per ricevere l’Ordine sacro al servizio della Prelatura, è necessario esservi incorporati definitivamente come Numerario o come Aggregato, e che si sia completato il periodo di formazione che tutti i laici Numerari e altresì gli Aggregati destinati al sacerdozio sono tenuti a compiere; di modo che nessuno può essere incardinato nella Prelatura direttamente come sacerdote Numerario o, rispettivamente, come sacerdote Aggregato dell’Opus Dei.

§ 2. Per meglio distinguerli giuridicamente dai soci Aggregati della Società Sacerdotale della Santa Croce, di cui ai nn. 58 e ss., gli Aggregati laici dell’Opus Dei che assumono il sacerdozio a servizio della Prelatura, nella Società Sacerdotale della Santa Croce sono chiamati Coadiutori o semplicemente sacerdoti Aggregati dell’Opus Dei.

38. Questi sacerdoti si dedicheranno in primo luogo alla formazione spirituale ed ecclesiastica e alla peculiare cura animarum degli altri fedeli di entrambe le Sezioni dell’Opus Dei.

39. I sacerdoti dell’Opus Dei presteranno la loro opera sacerdotale anche ad altri fedeli, sempre che abbiano ottenuto, secondo diritto, le facoltà ministeriali.

40. Se, in ragione dell’ufficio ecclesiastico ricoperto o per la loro personale competenza, questi sacerdoti sono invitati al Consiglio presbiterale e agli altri organi diocesani, devono parteciparvi in quanto sia loro possibile, avendo però ottenuta la previa autorizzazione del Prelato dell’Opus Dei o del suo Vicario.

41. In tutte le diocesi nelle quali prestano il loro ministero, i sacerdoti dell’Opus Dei sono uniti con i vincoli della carità apostolica con gli altri sacerdoti del presbiterio della diocesi.

42. Oltre ai chierici, di cui ai nn. 36 e 37, possono essere ascritti alla Società Sacerdotale della Santa Croce, a tenore del n. 58, tanto soci Aggregati quanto soci Soprannumerari, che però non saranno annoverati fra il clero della Prelatura; infatti ciascuno di essi continua ad appartenere al proprio presbiterio diocesano sotto la giurisdizione esclusiva del rispettivo Vescovo.

43. Alla Società Sacerdotale della Santa Croce possono anche essere ascritti, come soci cooperatori, altri chierici incardinati in una diocesi, che aiutano la Società con la preghiera, con le elemosine e, se è loro possibile, anche con il proprio ministero sacerdotale.

Capitolo II: Promozione ai sacri ordini e missione canonica dei presbiteri

44. Siano promossi ai sacri Ordini soltanto i Numerari e gli Aggregati dell’Opus Dei che il Prelato avrà riconosciuto dotati della vocazione al sacerdozio ministeriale e avrà ritenuto necessari e rispondenti all’Opus Dei e alle sue funzioni. Coloro poi che aspirano ad essere ordinati, possono manifestare il loro desiderio al Prelato, ma devono accettarne le decisioni.

45. Perché un Numerario o un Aggregato possa essere ordinato, oltre all’assenza delle irregolarità e degli altri impedimenti previsti dal diritto universale, è necessario – fermo restando quanto prescritto nel n. 37 – che egli sia dotato della specifica attitudine ai compiti sacerdotali quali devono essere svolti nella Prelatura, e che abbia raggiunto almeno l’età di venticinque anni prima di ricevere il presbiterato.

46. Per la formazione dei candidati al sacerdozio, si rispettino diligentemente le norme del diritto universale e del diritto della Prelatura.

47. Sono riservate al Prelato l’iscrizione fra i candidati mediante il rito liturgico di ammissione, il conferimento dei ministeri e altresì la promozione agli Ordini sacri, dopo la previa dichiarazione scritta di suo pugno e sottoscritta da ciascun candidato, con la quale questi, mentre chiede di essere ammesso a ricevere l’Ordine sacro, attesta di riceverlo spontaneamente e liberamente, e di volersi dedicare per sempre al ministero ecclesiastico.

48. Il Prelato rilascia le lettere dimissorie per l’ordinazione, e può dispensare gli ordinandi dagli intervalli prescritti nel conferimento dei sacri Ordini e anche, per non più di un anno, dall’età richiesta in questi Statuti.

49. Coloro che sono chiamati al sacerdozio, non soltanto devono possedere i requisiti prescritti dai canoni, principalmente una specifica conoscenza delle discipline ecclesiastiche, ma devono altresì distinguersi per pietà, per integrità di vita, zelo per le anime, fervido amore alla Santa Eucaristia e per il desiderio di imitare ciò che quotidianamente devono celebrare.

50. § 1. Ricevuta la sacra Ordinazione, i chierici restano a disposizione del Prelato quanto alla prima e alle ulteriori destinazioni nelle diverse circoscrizioni dell’Opus Dei.

§ 2. La missione canonica è conferita ai sacerdoti dal Prelato, o personalmente o attraverso i Vicari delle rispettive circoscrizioni, purché sempre nel rispetto delle norme stabilite dal Prelato, concedendo ad essi le opportune facoltà ministeriali, vale a dire di celebrare la Santa Messa, di predicare la Parola di Dio, di ricevere le confessioni.

§ 3. La facoltà di udire le confessioni, che l’Ordinario della Prelatura può conferire a qualsiasi presbitero, riguarda i fedeli della Prelatura e i soci della Società Sacerdotale della Santa Croce, secondo il tenore della stessa concessione, e altresì quanti dimorano nei Centri dell’Opus Dei.

51. § 1. I sacerdoti facenti parte del presbiterio della Prelatura non possono ricoprire cariche e uffici ecclesiastici di qualsivoglia natura, benché compatibili con la loro condizione e con l’incarico pastorale nella Prelatura, senza espresso permesso del Prelato dell’Opus Dei.

§ 2. Non è tuttavia loro proibito di esercitare un’attività professionale non incompatibile con il carattere sacerdotale, nel rispetto del diritto e delle prescrizioni e disposizioni della Santa Sede.

52. È diritto e dovere dei sacerdoti della Prelatura amministrare i sacramenti ai Numerari infermi in imminente pericolo di morte; e possono farlo anche agli Aggregati e a quanti si trovino nei Centri dell’Opus Dei. Al sopraggiungere dell’agonia, alla presenza, per quanto possibile, di tutti i fedeli ascritti al Centro, si raccomandi l’anima a Dio, pregandolo di consolare l’infermo, di andargli incontro festoso e di condurlo in Paradiso.

53. I funerali dei Numerari, degli Aggregati e dei Soprannumerari saranno di regola celebrati in parrocchia, secondo quanto stabilito dal diritto. Possono però essere celebrati eccezionalmente in un Centro dell’Opera, almeno quando questo abbia una chiesa annessa, o si tratti di un Centro maggiore.

54. Dopo aver ricevuto la sacra Ordinazione, i sacerdoti frequenteranno periodicamente corsi teorici e pratici di pastorale, collazioni, conferenze e altre attività analoghe, e sosterranno gli esami stabiliti per il periodo successivo al conseguimento del presbiterato e per la proroga delle facoltà ministeriali, nel rispetto delle norme dettate dal Prelato.

55. Spetta al Prelato il compito di provvedere, con opportune disposizioni normative, all’onesto sostentamento dei chierici che abbiano ricevuto l’Ordinazione a servizio della Prelatura, e altresì alla loro adeguata assistenza nei casi di infermità, di invalidità e di vecchiaia.

56. Il Prelato e i suoi Vicari si adopereranno per ravvivare in tutti i sacerdoti della Prelatura un fervido spirito di comunione con gli altri sacerdoti delle Chiese locali ove essi esercitano il loro ministero.

Capitolo III : I soci Aggregati e Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce

57. La Società Sacerdotale della Santa Croce, di cui al n. 36, è costituita in Associazione perché possa essere meglio perseguito, secondo lo spirito e la prassi ascetica dell’Opus Dei, il fine della santificazione sacerdotale anche fra i chierici non appartenenti alla Prelatura.

58. § 1. I soci Aggregati e i soci Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce sono sacerdoti o almeno diaconi incardinati in una diocesi, che, per sopraggiunta specifica vocazione, intendono dedicarsi al Signore secondo lo spirito dell’Opus Dei nella anzidetta Società Sacerdotale, continuando ad appartenere al loro presbiterio, senza diventare membri del clero della Prelatura; essi vogliono dedicarsi a cercare la santità secondo le loro forze nell’esercizio del loro ministero; da ciò tuttavia non sono in alcun modo menomate la loro condizione diocesana e la piena subordinazione al loro Ordinario, anzi, secondo quanto sarà detto più avanti, sono per molti aspetti riaffermate.

§ 2. Nella Società Sacerdotale della Santa Croce non vi sono superiori interni per gli Aggregati e i Soprannumerari, e pertanto in nessun modo potrà sorgere per questi un problema di duplice obbedienza, dovendo essi obbedire soltanto al proprio Ordinario del luogo, secondo quanto stabilito dal diritto: non si dà infatti alcuna obbedienza interna, ma soltanto la normale disciplina che esiste in ogni Società, richiesta dalla necessità di rispettare e osservare i suoi regolamenti, che in questo caso, si riferiscono esclusivamente alla vita spirituale.

59. § 1. Coloro che desiderano essere ammessi devono eccellere per amore verso la diocesi, per obbedienza e venerazione nei confronti del Vescovo, per pietà, per retta formazione nelle scienze sacre, per zelo per le anime, per spirito di sacrificio, per impegno nel promuovere vocazioni, per desiderio di compiere con la massima perfezione i doveri del proprio ministero.

§ 2. Per l’incorporazione nella Società Sacerdotale della Santa Croce non è previsto alcun limite massimo di età e possono esservi ammessi anche chierici che soffrono di malattie croniche.

60. § 1. Gli alunni dei Seminari che non siano ancora diaconi non possono essere ammessi nella Società Sacerdotale della Santa Croce. Se percepiscono con chiarezza la loro vocazione prima di essere ordinati, possono essere considerati quali aspiranti e ammessi come tali.

§ 2. Parimenti, per diritto, non può far parte della Società chi sia stato membro, novizio, postulante o alunno di una scuola apostolica di un Istituto religioso o di una Società di vita comune; e chi abbia trascorso il periodo di prova in un Istituto secolare o abbia chiesto in esso l’ammissione.

61. Per essere ammesso come Aggregato è richiesta la vocazione divina, che comporta la piena e abituale disponibilità alla ricerca della santità secondo lo spirito dell’Opus Dei. Ciò esige:

1° in primo luogo il desiderio di compiere nel miglior modo possibile l’incarico pastorale affidatogli dal suo Vescovo, sapendo che deve dar conto dell’adempimento di tale incarico soltanto all’Ordinario del luogo;

2° il proposito di dedicare tutto il tempo e tutto il lavoro all’apostolato, soprattutto aiutando spiritualmente i confratelli sacerdoti diocesani.

62. Per essere accolto come Soprannumerario, si richiede la medesima vocazione divina degli Aggregati e la piena disponibilità alla ricerca della santità secondo lo spirito dell’Opus Dei, sebbene i Soprannumerari, per la loro condizione personale, familiare o di altro simile genere, non possano dedicarsi ordinariamente all’attività apostolica in maniera totale e immediata.

63. L’ammissione va richiesta con lettera indirizzata al Presidente Generale; con essa il candidato manifesti il desiderio di far parte della Società Sacerdotale della Santa Croce come socio Aggregato o come socio Soprannumerario.

64. Per l’ammissione e l’incorporazione dei chierici fra gli Aggregati o i Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce vanno osservate le stesse norme e la medesima procedura prescritte per l’ammissione e l’incorporazione degli Aggregati e dei Soprannumerari dell’Opus Dei, anche quelle riguardanti il tempo destinato alla specifica formazione spirituale e i mezzi offerti ai candidati per alimentare la loro vita spirituale.

65. Coloro che avessero chiesta l’ammissione come Soprannumerario, possono in seguito essere accolti fra gli Aggregati, purché presentino le qualità richieste.

66. Se ci si avvede, prima dell’incorporazione, che l’Aggregato è privo della necessaria disponibilità, può rimanere come Soprannumerario, purché abbia le condizioni richieste.

67. Quanto all’uscita e alla dimissione valgono e sono da applicare, congrua congruis referendo, le disposizioni sancite per l’uscita e la dimissione degli Aggregati e dei Soprannumerari dell’Opus Dei.

68. Oltre al fine dell’Opus Dei, che questi soci vivono nella loro condizione, essi rivendicano come proprio e specifico il fine di promuovere con impegno tra il clero diocesano la santità sacerdotale e la coscienza della piena dedizione e subordinazione alla gerarchia ecclesiastica; e di favorire la vita comune fra i sacerdoti del clero diocesano, in quanto all’Ordinario del luogo sembri opportuno promuoverla.

69. Lo spirito, che deve connotare gli Aggregati e i Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce in tutte le circostanze, richiede loro soprattutto:

nihil sine Episcopo agere: questo principio deve davvero abbracciare tutta la vita dei sacerdoti e il loro servizio alle anime;

2° che non trascurino la propria condizione diocesana, ma, al contrario, la vivano sempre con il più grande amore di Dio;

3° che si comportino con i confratelli sacerdoti sempre e ovunque con la massima naturalezza, e non si presentino mai come persone poco trasparenti, poiché in essi non vi è nulla che sia opportuno tenere nascosto;

4° che non desiderino distinguersi in alcun modo dai confratelli sacerdoti, ma cerchino con tutte le forze di stare loro uniti;

5° che siano pieni di fraterno affetto verso gli altri membri del proprio presbiterio, sì da evitare del tutto qualsiasi ombra di divisione e da essere loro uniti con speciali vincoli di carità apostolica e di fraternità; e che si adoperino compiutamente perché si abbia la massima unione fra tutti i sacerdoti.

70. Gli Aggregati e i Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce, oltre agli obblighi sanciti dal diritto universale e a quelli che i singoli vescovi possono prescrivere per i loro sacerdoti, curano le opere di pietà previste dalla prassi ascetica dell’Opus Dei; devono tuttavia partecipare al corso di ritiro spirituale con gli altri sacerdoti della diocesi, nel luogo e nel modo determinati dal loro Ordinario proprio.

71. I sacerdoti Aggregati e Soprannumerari si dedichino specialmente a praticare le virtù cristiane, tanto le teologali quanto le cardinali, ognuno nel proprio lavoro e nell’incarico pastorale affidatogli dal suo Vescovo.

72. Lo spirito dell’Opus Dei stimola negli Aggregati e nei Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce la necessità di assecondare ardentemente e di mettere in pratica la direzione spirituale collettiva, che il vescovo diocesano esercita nei confronti dei suoi sacerdoti con le lettere pastorali, con la predicazione, con i provvedimenti disciplinari e con altri mezzi. A tal fine, invero, la Società Sacerdotale della Santa Croce, senza mai interferire con le indicazioni diocesane e con i tempi prescritti per adempierle, offre agli Aggregati e ai Soprannumerari specifici mezzi di formazione, dei quali i più importanti sono:

1° gli incontri formativi periodici, nel corso dei quali si riceve la direzione spirituale personale, e i Circoli di studio presieduti dagli Zelatori per stimolare lo spirito dei soci: quanto alla loro durata, all’assenza dalla propria diocesi nei giorni festivi e ad altri simili aspetti, tali mezzi di formazione devono essere organizzati in modo tale che i sacerdoti che vi assistono possano in primo luogo adempiere in maniera conveniente gli incarichi loro affidati nella diocesi;

2° tutti gli altri mezzi, le attività, gli esercizi ascetici, le pie pratiche dell’Opus Dei;

3° la possibilità di migliorare e, se opportuno alla luce del volere di Dio, di approfondire e di accrescere la cultura e la formazione scientifica, in quanto sono strumenti per l’esercizio del ministero.

73. § 1. È necessario che sia del tutto e scrupolosamente evitata nella diocesi anche la parvenza di una gerarchia speciale propria della Società Sacerdotale della Santa Croce nei confronti degli Aggregati e dei Soprannumerari; infatti l’unica cosa che essa desidera per tali sacerdoti è la perfezione della vita sacerdotale per la diligente fedeltà alla vita interiore, per il tenace e costante impegno nella formazione e per lo spirito, il buon criterio e il fervore apostolici, senza che essi in nessun modo restino sottoposti alla potestà di governo del Prelato dell’Opus Dei e dei suoi Vicari.

§ 2. Per assistere gli Aggregati e i Soprannumerari della Regione, il Vicario Regionale si serve del ministero del Sacerdote Direttore spirituale, col quale collaborano, in ciascuna diocesi, il Monitore e il Direttore spirituale con i loro propri sostituti.

74. Per tutto ciò che va trattato e risolto con il Vescovo o l’Ordinario del luogo riguardante gli Aggregati e i Soprannumerari nella loro diocesi, la Società di regola si serve del Monitore o del suo sostituto, sempre che il Vicario Regionale non preferisca trattare e risolvere talune questioni o direttamente, o attraverso un suo delegato speciale.

75. § 1. Il Vicario Regionale designa i sacerdoti Monitori, i Direttori spirituali e i loro sostituti per un quinquennio.

§ 2. Essi devono assolutamente evitare di assumere qualsivoglia forma o sembianza di organi dotati di potestà di governo.

§ 3. Il Vicario Regionale si preoccupi di comunicare al più presto, in modo opportuno, le nomine fatte al Vescovo diocesano o all’Ordinario del luogo.

76. I sacerdoti Aggregati e Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce si costituiscono e si organizzano in Gruppi, che si ascrivono a speciali Centri personali. Uno stesso Centro può avere ascritti diversi Gruppi, distribuiti, secondo che appaia più conveniente, anche in varie diocesi.

77. La Società non deve avere alcuna specifica amministrazione economica. Si utilizzi, se occorra, la stessa amministrazione ordinaria dei fedeli dell’Opus Dei.

78. In tutto ciò che qui non è espressamente prescritto si applichi agli Aggregati e ai Soprannumerari, congrua congruis referendo, e purché sia confacente alla condizione sacerdotale, quanto stabilito per gli Aggregati e i Soprannumerari dell’Opus Dei, dei cui beni spirituali e delle cui facoltà essi partecipano.

TITOLO III: VITA, FORMAZIONE E APOSTOLATO DEI FEDELI DELLA PRELATURA

Capitolo I: Vita spirituale

79. § 1. Lo spirito e la prassi ascetica della Prelatura presentano specifiche caratteristiche, perfettamente definite, atte a perseguire la sua finalità. Il duplice aspetto, ascetico e apostolico, dello spirito dell’Opus Dei, risponde in maniera talmente adeguata a tale finalità, ed è così intrinsecamente e armonicamente fuso e compenetrato col carattere secolare dell’Opus Dei, da dover sempre necessariamente stimolare ed esigere un’unità di vita – ascetica, apostolica, sociale e professionale – solida e semplice.

§ 2. Perché le esigenze ascetiche e apostoliche del sacerdozio comune e, per i chierici, del sacerdozio ministeriale siano praticate seriamente e con continuità secondo lo spirito dell’Opus Dei, e perché in tal modo i fedeli possano essere lievito di santità e di apostolato fra gli altri chierici e laici secolari, si richiede a tutti, in primo luogo, un’intensa vita di preghiera e di sacrificio, secondo i doveri di pietà stabiliti in questi Statuti e facenti parte della tradizione dell’Opus Dei.

80. § 1. Il fondamento solido che tutto connota nell’Opus Dei, e la radice feconda che vivifica le singole cose, è il senso umile e sincero della filiazione divina in Cristo Gesù, per la quale ci si affida amabilmente all’amore paterno che Dio ha per noi, e Cristo Signore, Dio uomo, è percepito per sua ineffabile bontà come fratello primogenito dai fedeli della Prelatura, i quali, per la grazia dello Spirito Santo, si sforzano di imitare Gesù, ricordando soprattutto l’esempio mirabile e la fecondità della sua vita operosa a Nazareth.

§ 2. Per tale ragione, nella vita dei fedeli della Prelatura, che si comportano in tutto come gli altri chierici secolari e i laici loro uguali, si avverte la necessità e quasi l’istinto soprannaturale di purificare tutte le cose, di elevarle all’ordine della grazia, di santificarle e di trasformarle in occasione di unione personale con Dio, di cui si compie la Volontà, e in strumento di apostolato.

81. § 1. Radice e centro della vita spirituale dei fedeli della Prelatura è il Santo Sacrificio della Messa, con il quale si rinnova in maniera incruenta la Passione e la Morte di Gesù Cristo e si rammemora il suo infinito amore per la salvezza di tutti gli uomini.

§ 2. Pertanto, tutti i sacerdoti celebrino quotidianamente il Santo Sacrificio della Messa e tutti i laici vi assistano con grande devozione, partecipando sacramentalmente o almeno spiritualmente al Banchetto del Corpo di Cristo. Abbiano poi l’attenzione di visitare Cristo nel Santissimo Sacramento dell’altare in altro momento della giornata.

82. I fedeli della Prelatura, sull’esempio degli Apostoli, che erano perseveranti unanimi nella preghiera, e delle comunità dei primi cristiani, mentre si dedicano alle ordinarie vicende della vita e del lavoro quotidiano, devono curare una continua unione della loro anima contemplativa e un intimo rapporto con Dio. Conseguentemente, per custodire e perseguire tale fine:

1° tutti i giorni, la mattina, dopo l’offerta a Dio delle proprie azioni, destineranno mezz’ora all’orazione mentale; dedicheranno poi, la sera, altra mezz’ora all’orazione. Riservino inoltre del tempo alla lettura del nuovo Testamento e di qualche altro libro spirituale e recitino le Preghiere comuni dell’Opus Dei;

2° tutti i mesi dedichino un giorno al ritiro spirituale;

3° tutti gli anni riservino al ritiro spirituale un periodo più lungo;

4° sempre e ovunque curino la presenza di Dio; si ricordino della filiazione divina; moltiplichino le comunioni spirituali; e inoltre gli atti di ringraziamento, gli atti di riparazione e le giaculatorie; curino molto la mortificazione, lo studio, il lavoro, l’ordine, la gioia.

83. § 1. Per sconfiggere le insidie della triplice concupiscenza, in particolare della superbia della vita, che potrebbe essere alimentata dalla cultura, dalla condizione sociale e dagli impegni professionali, siano coltivate con fermezza e assiduità dai fedeli della Prelatura le esigenze dell’ascetismo cristiano. Questo si contraddistingue per un permanente e fedele senso di umiltà esteriore e interiore, non soltanto individuale ma anche collettiva; per il fascino proprio di una connaturale semplicità; per un modo di agire familiare e nobile; per l’espressione di una permanente serena letizia, per il lavoro, per l’abnegazione, per la sobrietà, per gli atti di riparazione e per i previsti atti di mortificazione anche corporale da compiere quotidianamente e settimanalmente, secondo l’età e la condizione di ciascuno. Tutte queste cose sono osservate come mezzo non solo di purificazione personale, ma soprattutto di un vero e solido progresso spirituale, secondo quell’eccellente detto: “tanto progredirai quanto farai violenza a te stesso”. Sono inoltre praticate come preparazione necessaria per gli apostolati di vario genere da svolgere nella società e per la loro compiuta attuazione: “Do compimento nella mia carne a ciò che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col, 1, 24).

§ 2. Quest’ascetismo e lo spirito di penitenza comportano inoltre, come necessaria conseguenza nella vita dei fedeli della Prelatura, in primo luogo l’esame di coscienza quotidiano, la direzione spirituale e la pratica settimanale della confessione sacramentale.

84. § 1. I fedeli della Prelatura amino e custodiscano con molta diligenza la castità, che rende gli uomini assai graditi a Cristo e alla sua castissima Madre, certi che l’attività apostolica deve essere sorretta dallo splendore di tale virtù.

§ 2. A proteggere tale tesoro, custodito in vasi d’argilla, contribuiscono principalmente la fuga dalle occasioni, la modestia, la temperanza, la mortificazione corporale, la comunione frequente, il continuo e filiale ricorso alla Vergine Madre.

85. I fedeli della Prelatura onorino con tenero amore e con devozione la Beatissima Vergine Maria, Madre del Signore nostro Gesù Cristo e Madre nostra. Contemplino quotidianamente i quindici misteri del Santo Rosario, recitando vocalmente almeno cinque misteri, o, in quei luoghi ove questa pia pratica non sia usuale, sostituendola con altra equivalente preghiera mariana. Com’è costume, non omettano di onorare con filiale devozione la Vergine Maria con il saluto dell’Angelus Domini o con l’antifona del Regina coeli; il sabato facciano qualche mortificazione e recitino l’antifona della Salve Regina o del Regina coeli.

86. § 1. Dio creò l’uomo “ut operaretur” (Gen 2, 15), e, dunque, il comandamento di lavorare riguarda la comune condizione umana. Lo specifico carattere e il fine della Prelatura richiedono ai suoi fedeli non solo di onorare, bensì anche di amare profondamente il lavoro ordinario: in esso, infatti, scorgono sia un elevato valore umano, necessario senza dubbio per tutelare la dignità della persona umana e il progresso della società, sia, soprattutto, una mirabile occasione e uno strumento di unione personale con Cristo, nell’imitare la sua operosa vita nascosta di generoso servizio a tutti gli uomini, e nel cooperare in tal modo all’opera piena di amore della Creazione e della Redenzione del mondo.

§ 2. Il carattere peculiare dello spirito dell’Opus Dei consiste appunto in ciò: che ciascuno deve santificare il proprio lavoro professionale; santificarsi nel perfetto compimento del suo lavoro professionale; e santificare gli altri attraverso il suo lavoro professionale. Da questo derivano molteplici concrete esigenze per la vita ascetica e apostolica di quanti si dedicano alle peculiari attività della Prelatura.

87. § 1. La Prelatura dell’Opus Dei è interamente votata al servizio della Chiesa e per tale ragione i fedeli della Prelatura – donandosi al servizio di Cristo Signore con dedizione piena, perpetua e definitiva – saranno sempre pronti a rinunziare all’onore, ai beni, e financo alla loro vita; non osino mai servirsi della Chiesa. Sia dunque risoluto ed esemplare il loro amore devoto per la Santa Madre Chiesa e per tutto ciò che in qualche modo la riguarda; vi siano sempre sincero affetto, venerazione, docilità e adesione al Romano Pontefice e a tutti i vescovi in comunione con la Santa Sede, posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio.

§ 2. Oltre alle preghiere che sono offerte quotidianamente per il Sommo Pontefice e per l’Ordinario di ciascuna chiesa locale nel Santo Sacrificio eucaristico e nelle Preci dell’Opus Dei, i fedeli non omettano di raccomandare quotidianamente al Signore in modo speciale le loro intenzioni.

88. § 1. La Prelatura stimola nei suoi fedeli la necessità di onorare con speciale diligenza l’obbedienza e il religioso ossequio che tutti i cristiani sono tenuti a mostrare verso il Romano Pontefice e verso i Vescovi in comunione con la Santa Sede.

§ 2. I fedeli sono inoltre tenuti a ubbidire umilmente al Prelato e alle altre autorità della Prelatura in tutto ciò che è pertinente al fine peculiare dell’Opus Dei. Tale obbedienza sia del tutto volontaria, per amore di Dio e a imitazione di Cristo Signore, il quale, pur essendo Signore di tutte le cose, spogliò se stesso prendendo la forma di servo, e si fece “obbediente fino alla morte e a una morte di croce” (Fil 2, 8).

§ 3. Per quanto attiene poi all’attività professionale, così come alle dottrine sociali, politiche ecc., ciascun fedele della Prelatura ha la stessa libertà di cui godono gli altri cittadini cattolici, in ogni caso nei limiti dalla dottrina cattolica in materia di fede e di morale. Invero, le autorità della Prelatura devono astenersi del tutto anche dal dare un qualsiasi consiglio in queste materie. Di conseguenza l’anzidetta piena libertà potrebbe essere limitata soltanto dalle prescrizioni che eventualmente fossero date per tutti i cattolici, in ogni diocesi o ambito giurisdizionale, dal Vescovo o dalla Conferenza Episcopale; e pertanto in nessun modo la Prelatura fa proprie le attività professionali, sociali, politiche, economiche ecc. di un suo fedele.

89. § 1. I fedeli della Prelatura amino e alimentino non soltanto l’umiltà privata, ma anche quella collettiva; e pertanto non cerchino mai la gloria dell’Opus Dei, anzi abbiano ben radicato nell’animo soltanto questo: la più alta gloria dell’Opus Dei è vivere senza gloria umana.

§ 2. Per poter raggiungere più efficacemente il proprio fine, l’Opus Dei, in quanto tale, vuole vivere con umiltà: pertanto si astiene da attività collettive e non ha un nome o una denominazione comune per designare i fedeli della Prelatura; né questi partecipano collettivamente a pubbliche manifestazioni di culto, quali le processioni; il che non significa che nascondano la propria appartenenza alla Prelatura, poiché lo spirito dell’Opus Dei, mentre induce i fedeli a ricercare con tutte le forze l’umiltà collettiva, per attingere una più vigorosa e più diffusa efficacia apostolica, allo stesso tempo schiva del tutto il segreto o la clandestinità. Pertanto, in tutte le circoscrizioni sono noti i nomi dei Vicari del Prelato e di coloro che fanno parte dei loro Consigli; e ai Vescovi che lo chiedano, saranno comunicati non soltanto i nomi dei sacerdoti della Prelatura che esercitano il loro ministero nelle rispettive diocesi, ma anche dei Direttori dei Centri che siano stati eretti nella diocesi.

§ 3. A motivo di tale umiltà collettiva, l’Opus Dei evita di pubblicare a suo nome giornali e riviste di qualsiasi genere.

90. I fedeli della Prelatura coltivino con diligenza e determinazione nella loro vita professionale, familiare e sociale le virtù naturali, molto apprezzate nella comunità umana e utili per l’attività apostolica: la fraternità, l’ottimismo, l’audacia, la santa intransigenza nelle cose buone e rette, la letizia, la semplicità, l’onestà e la sincerità, la fedeltà; ma curino fedelmente di renderle soprannaturali sempre e in tutte le circostanze.

91. I fedeli della Prelatura, tenendo presenti le norme della carità e della prudenza, devono esercitare la correzione fraterna, per aiutarsi vicendevolmente, ove si desse il caso, a rimuovere i modi di fare in contrasto con lo spirito dell’Opus Dei.

92. Tutti, con la più grande diligenza, si impegnino a portare a compimento le cose, anche piccole, con spirito soprannaturale, poiché la ragione della vocazione consiste nella santificazione del lavoro quotidiano. Non sempre è dato imbattersi in grandi cose; sì in cose piccole, nelle quali più di frequente si può dimostrare l’amore per Gesù Cristo. Questa è una delle manifestazioni dello spirito di penitenza proprio dell’Opus Dei; la penitenza va ricercata preferibilmente nelle cose piccole e ordinarie e nel lavoro quotidiano, costante, ordinato.

93. Nel compiere il proprio lavoro ordinario, con il più grande amore per Dio e per il prossimo, i fedeli della Prelatura coltivino, in tutte le circostanze, una fede viva e operante e una filiale speranza; virtù che rendono possibile superare tutti gli eventuali ostacoli per il servizio della Chiesa e delle anime: “Tutto posso in colui che mi dà la forza” (Fil 4, 13). Niente e nessuno può infatti intimorirli: “Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi avrò timore?” (Sal 26, 1).

94. § 1. I fedeli della Prelatura vivano il loro rapporto coi beni terreni con piena personale libertà di cuore, ciascuno secondo il proprio stato e la propria condizione, distaccati da tutte le cose che utilizzano; comportandosi sempre in maniera sobria nella loro vita personale e sociale in conformità allo spirito e alla prassi dell’Opus Dei; abbandonando con fiducia in Dio ogni preoccupazione per le faccende terrene; e stando in questo mondo come pellegrini che cercano la città futura.

§ 2. È dovere dei fedeli della Prelatura di provvedere con il proprio lavoro professionale ordinario, compiuto con la mente e il cuore di un padre di famiglia numerosa e povera, alle proprie necessità economiche personali e familiari, e, in quanto sia loro possibile, di sostenere l’apostolato della Prelatura, per venire in soccorso alla indigenza spirituale e materiale di molti uomini. Siano anche contenti allorquando sperimentano la mancanza di mezzi, sapendo bene che non mancherà mai, in ciò che è necessario, la provvidenza di Dio, che ci ha ammonito che bisogna innanzitutto cercare il Regno di Dio e la sua giustizia, se vogliamo che tutte le altre cose ci siano date in aggiunta.

§ 3. La Prelatura si adopera altresì perché non manchi ai suoi fedeli il necessario aiuto spirituale; e il Prelato, o direttamente o attraverso i suoi Vicari, li sostiene con paterno affetto, esigendo da ciascuno secondo le sue possibilità. Pertanto l’Ordinario della Prelatura può dispensare, per giusta causa, i fedeli della Prelatura e le persone che dimorano nei Centri dell’Opera dall’obbligo di rispettare il giorno festivo o quello penitenziale, o commutarlo in altre pie opere.

95. Oltre alle festività del Signore, della Beata Vergine Maria e di san Giuseppe, siano celebrate con speciale devozione dai fedeli della Prelatura le feste dell’Esaltazione della Santa Croce, dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, degli Apostoli Pietro, Paolo e Giovanni e degli altri Apostoli ed Evangelisti; il giorno 2 ottobre ossia la festività degli Angeli Custodi, e il 14 febbraio. Questi ultimi siano, per l’Opus Dei, giorni di rendimento di grazie.

Capitolo II: Formazione dottrinale religiosa

96. La formazione impartita ai fedeli della Prelatura intende assicurare loro, sotto l’aspetto dottrinale religioso, una profonda conoscenza della fede cattolica e del Magistero ecclesiastico, alimento senza dubbio necessario per la loro vita spirituale e apostolica, affinché in ogni ambito della società vi siano persone intellettualmente preparate, che, con semplicità, nelle ordinarie circostanze di vita quotidiana e di lavoro, svolgano con l’esempio e con le parole un efficace apostolato di evangelizzazione e di catechesi.

97. Dal Vicario Regionale, con il consenso del suo Consiglio e con la conferma del Prelato, siano eretti in ogni circoscrizione regionale, se e in quanto necessari, Centri di Studi per i fedeli della rispettiva Regione, affinché sia assicurata a tutti, in maniera adeguata, una intensa e costante formazione dottrinale religiosa volta a sostenere la vita spirituale e a perseguire in maniera congrua il fine apostolico proprio della Prelatura.

98. Anche il Prelato, sentito il suo Consiglio, può erigere Centri Interregionali di Studi, da lui stesso dipendenti, affinché in essi siano formati fedeli della Prelatura scelti dallo stesso Prelato o direttamente o dietro proposta dei rispettivi Vicari delle circoscrizioni. Questi Centri possono essere destinati a preparare fedeli, sacerdoti o laici, per attendere ai compiti di formazione nelle diverse Regioni.

99. § 1. La formazione dottrinale religiosa, soprattutto per quanto riguarda le discipline filosofiche e teologiche, sia impartita dai professori dei Centri di Studi Regionali o Interregionali eretti a tal fine, diversi per gli uomini e per le donne.

§ 2. I programmi ciclici siano concepiti in modo tale che la formazione possa essere data e portata a compimento ininterrottamente, senza nocumento per l’adempimento dei doveri professionali e familiari di ciascun fedele.

100. § 1. I fedeli della Prelatura possono compiere il periodo di formazione fuori dai Centri di Studi giuridicamente eretti, se, tenuto conto delle circostanze, così abbia disposto il Vicario Regionale, sentito il proprio Consiglio.

§ 2. In tale periodo ricevono la formazione dal professore o dai professori designati dal Vicario Regionale.

§ 3. Tali fedeli devono poi essere esaminati in un Centro eretto giuridicamente.

101. § 1. Tutti i Numerari, nonché quegli Aggregati le cui personali circostanze di vita lo consiglino, compiano integralmente il biennio di studi filosofici e il quadriennio di studi teologici.

§ 2. I singoli anni del biennio e del quadriennio si dividono in due corsi semestrali, la cui durata, vale a dire il numero delle ore dedicate alle lezioni, deve essere equivalente a quella dei corsi semestrali tenuti presso le Pontificie Università degli studi di Roma, e i cui programmi devono avere la stessa ampiezza di quelli svolti in queste Università.

§ 3. Per adempiere i dodici curricula semestrali, di cui ai precedenti paragrafi, ciascun alunno impiegherà gli anni necessari, secondo le sue circostanze personali e del suo lavoro professionale.

§ 4. Per le Numerarie Ausiliari, i Centri di Studi organizzano corsi di formazione filosofica e teologica adattati alle loro circostanze personali. Tali corsi non devono coprire necessariamente l’intero curriculum filosofico-teologico.

§ 5. Per gli altri fedeli della Prelatura la preparazione dottrinale comprende anche un’adeguata formazione dottrinale religiosa, che li renda idonei a esercitare il loro apostolato.

102. § 1. Negli speciali Centri di studio eretti dal Prelato per i Numerari destinati al sacerdozio abiteranno sempre altri Numerari non destinati al sacerdozio, per ricevere la loro stessa formazione e condividerne la vita, poiché per tutti è richiesta un’unica e medesima formazione spirituale.

§ 2. Pur tuttavia, dopo aver compiuto nei Centri di Studi tale periodo di preparazione sufficientemente ampio, i candidati al sacerdozio risiederanno, soltanto per un anno nel corso degli studi di sacra teologia, in un Centro speciale destinato unicamente a essi.

§ 3. Quanto agli Aggregati che si formano per ricevere il sacerdozio, possono essere applicate le stesse norme, congrua congruis referendo.

103. I professori riconducano del tutto gli studi di filosofia razionale e di teologia, e la formazione degli alunni in tali discipline, al pensiero, alla dottrina e ai principi del Dottore Angelico, e li seguano diligentemente, in conformità alle norme date o che saranno date dal Magistero dei Concili e della Santa Sede.

104. Per quanti in futuro saranno destinati al sacerdozio, gli studi di cui al n. 101, compiuti nel rispetto del diritto e delle istruzioni emanate dalla Santa Sede, devono essere pubblici.

105. È opportuno che tutti i sacerdoti della Prelatura siano insigniti del dottorato in una disciplina ecclesiastica.

106. § 1. È necessario che quanti desiderano far parte della Prelatura e chiedono conseguentemente l’ammissione, ricevano, prima che sia loro concessa l’incorporazione, la formazione dottrinale religiosa cosiddetta previa.

§ 2. Dopo l’incorporazione essi devono completare gli studi di cui al n. 97. A tal fine frequenteranno corsi disposti per categorie omogenee, e assisteranno a convegni, a conferenze e ad altre attività analoghe.

107. Completati gli studi attinenti all’istruzione dottrinale religiosa ricevuta dopo l’incorporazione alla Prelatura, i fedeli continueranno la propria formazione in modo permanente e per tutta la vita, secondo un piano ciclico di ripasso e di adeguamento alle conoscenze di recente acquisizione, sì da rendere più profonda e aggiornata la propria formazione dottrinale.

108. Per i Cooperatori cattolici, e per gli altri Cooperatori che desiderino conoscere la dottrina della Chiesa Cattolica, si promuovano corsi, incontri e altre simili attività, sui dogmi, la morale e l’ascetica cristiana, perché essi possano acquisire o perfezionare la formazione dottrinale.

109. L’Opus Dei non ha nessuna propria dottrina né una propria scuola di pensiero sulle questioni teologiche o filosofiche che la Chiesa lascia alla libera opinione dei fedeli: i fedeli della Prelatura, nei limiti stabiliti dalla Gerarchia ecclesiastica, che custodisce il Deposito della fede, godono della stessa libertà di cui godono gli altri fedeli cattolici.

Capitolo III: Apostolato

110. La Prelatura provvede con sollecitudine a dare ai suoi fedeli l’adeguata formazione apostolica e la necessaria assistenza pastorale per compiere un intenso lavoro di evangelizzazione e di catechesi, di modo che nella vita di tutti e dei singoli sia costantemente realizzato il dovere e il diritto dei cristiani di fare apostolato.

111. Nell’apostolato i fedeli della Prelatura ricordino sempre:

1° lo zelo di cui siamo infiammati aspira soltanto a una cosa, di portare tutti a Gesù, quasi per mano, con Pietro per Maria;

2° siamo stati creati per la moltitudine. Non vi è pertanto anima che non desideriamo amare e aiutare, facendoci tutto a tutti (cfr. 1 Cor 9, 22). Non possiamo vivere trascurando i bisogni e le necessità di tutti gli uomini, poiché la nostra sollecitudine abbraccia tutte le anime: vivendo una vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col 3, 3), dobbiamo essere come lievito nascosto nella massa della umana società e amalgamato con essa finché non sia tutta lievitata (cfr. Mt 13, 33).

112. I fedeli della Prelatura si propongano, sempre e soprattutto, di portare a compimento il proprio personale fine di santità e di apostolato compiendo fedelmente le norme ascetiche, formative e disciplinari dell’Opus Dei, dalle quali sono aiutati nell’impegno di svolgere perfettamente i propri doveri professionali, familiari e sociali, dando così costante testimonianza del senso cristiano della vita umana, e diffondendo il messaggio di Cristo in tutti gli ambiti della società, non esclusi quelli a cui difficilmente arriva il lavoro apostolico ordinario dei sacerdoti e dei religiosi.

113. I fedeli della Prelatura, persuasi che il loro peculiare apostolato procede dalla propria vita interiore e dall’amore per il lavoro umano, che devono fondersi nell’unità di vita, si sforzino specialmente di santificare il proprio lavoro e di compierlo con la massima perfezione umana possibile, di ordinarlo secondo la divina volontà e di indirizzarlo alla salvezza delle anime, in primo luogo di quelle dei colleghi di lavoro. Peraltro la loro sollecitudine apostolica non ha un modo uniforme ed esclusivo di manifestarsi, poiché è radicata nella stessa varietà di circostanze che connota il lavoro umano.

114. Oltre all’apostolato di testimonianza e di esempio, manifestati attraverso una coerente vita di unione con Dio, i fedeli della Prelatura devono anche sforzarsi di parlare apertamente di Dio, diffondendo la verità con carità con un costante apostolato dottrinale e catechetico, adeguato alle peculiari circostanze delle persone con cui lavorano e convivono.

115. L’apostolato dei fedeli della Prelatura si rivolge a tutti gli uomini, senza distinzione di razza, di nazionalità o di condizione sociale, affinché i cristiani siano invitati, edotti e aiutati a rispondere all’universale vocazione alla santità nell’esercizio della loro professione e nel compimento dei doveri del loro stato, e affinché anche coloro che non conoscono ancora Cristo abbiano una testimonianza su di Lui mediante l’esempio e con le parole, per essere così preparati a ricevere la grazia delle fede.

116. Per la loro vocazione divina, i fedeli della Prelatura si preoccupano di innalzare all’ordine soprannaturale lo spirito di servizio verso gli uomini e verso la società, con il quale va svolto ogni lavoro professionale. Terranno sempre presente la fecondità dell’apostolato con gli intellettuali, i quali, per il sapere che li connota, per i compiti che svolgono, o per la dignità di cui sono insigniti, hanno grande importanza per il servizio da rendere alla società civile: e pertanto i fedeli della Prelatura si adopereranno con tutte le forze affinché anche tali persone aderiscano agli insegnamenti e ai precetti di Cristo Signore e li mettano in pratica.

117. I fedeli della Prelatura, che, per rendere più efficace l’apostolato, si sforzeranno di dare esempio cristiano nell’esercizio del proprio lavoro professionale, e altresì nel proprio ambito familiare, culturale e sociale, esercitano l’apostolato personale principalmente con persone di pari condizione, soprattutto con l’amicizia e la reciproca confidenza. Tutti noi siamo amici – “vi ho chiamati amici” (Gv 15, 15) – anzi figli dello stesso Padre e pertanto insieme fratelli in Cristo e di Cristo: perciò l’amicizia e la costante dimestichezza con i collaboratori sono i mezzi specifici dell’apostolato dei fedeli della Prelatura, senza la necessità di costituire a tale scopo associazioni miranti specificamente ad una attività religiosa esterna.

118. Ancora un segno particolare contraddistingue il lavoro apostolico dei fedeli della Prelatura: l’amore della libertà personale di tutti gli uomini, con un attentissimo rispetto della libertà delle coscienze e con il desiderio di convivere con tutti. Da tale modo di sentire, i fedeli sono indotti a coltivare una sincera carità verso coloro che seguono Cristo, poiché per Lui lavorano; e altresì, apprezzando rettamente le loro intenzioni, ad amare anche quelli che ancora non seguono Cristo, desiderando ardentemente di attrarli a Dio con l’esempio e con la dottrina.

119. La Prelatura si aspetta che ciascuno dei suoi fedeli svolga nel suo lavoro e nel suo ambito sociale un’intensa e costante operosità apostolica personale, libera e responsabile, tutta permeata di spontaneità, che sia frutto dell’azione della grazia, e che si adatti diligentemente alla fede, ai costumi cristiani e al Magistero ecclesiastico.

120. In questa continua attività di apostolato personale, i fedeli della Prelatura, secondo la loro capacità, adoperino anche mezzi e iniziative di uso comune nella società civile, come circoli di studio, riunioni, incontri, convegni, conferenze, corsi di studi e altre simili attività, adattati ovviamente ai diversi contesti civili nei quali essi vivono.

121. § 1. Oltre all’apostolato personale, che la Prelatura promuove tra i suoi fedeli e al quale spetta certamente un posto preminente, la Prelatura come tale offre una specifica assistenza pastorale alle opere e alle iniziative d’indole civile e professionale, non confessionali, che perseguono fini educativi, d’assistenza, ecc.

§ 2. L’Ordinario della Prelatura, per adempiere doverosamente la sua specifica missione e per realizzare al meglio il fine peculiare della Prelatura, sceglie con la massima attenzione chi può disimpegnare la funzione di cappellano e di docente di religione, tanto nelle iniziative promosse dall’Opera come tale, quanto in quelle che sono avviate dai fedeli della Prelatura insieme con altre persone e per le quali si chiede l’aiuto spirituale dell’Opus Dei. Nel nominare questi cappellani e docenti di religione, l’Ordinario della Prelatura deve sentire sempre il suo Consiglio e comunicare opportunamente le nomine così fatte all’Ordinario del luogo.

122. La Prelatura non si fa mai carico degli aspetti tecnici ed economici delle iniziative di cui al precedente n. 121, e neppure ne risponde; essi competono infatti ai proprietari e ai gestori di tali iniziative, che si servono dei beni e delle risorse conseguite o da conseguire con la loro industriosa attività o con altri analoghi strumenti civili. Ordinariamente la Prelatura non è proprietaria dei mezzi materiali delle attività di cui assume la cura spirituale.

123. La funzione della Prelatura nelle imprese di cui al punto precedente consiste nella loro animazione cristiana mediante gli opportuni mezzi di orientamento e di formazione dottrinale e spirituale, e mediante un’adeguata assistenza pastorale, salvo restando lo scrupoloso rispetto della legittima libertà delle coscienze degli alunni, dei convittori e di chiunque altro. Per prestare assistenza a ciascuna iniziativa apostolica si eriga un Centro dell’Opus Dei, previo il consenso dell’Ordinario del luogo, preferibilmente dato per iscritto.

124. Se un fedele della Prelatura, per richiesta dell’Ordinario del luogo e fatta salva la disciplina della Prelatura, collabora direttamente con le attività diocesane, deve compierle secondo la volontà e gli intendimenti dello stesso Ordinario, e a lui soltanto renderà conto del lavoro svolto.

TITOLO IV: IL GOVERNO DELLA PRELATURA

Capitolo I: Il governo in genere

125. § 1. Il governo della Prelatura è affidato al Prelato, aiutato dai suoi Vicari e Consigli, secondo le norme di diritto universale e di questo Codice.

§ 2. La potestà di regime di cui gode il Prelato è piena sui sacerdoti incardinati nella Prelatura, sia in foro esterno sia in foro interno; per i laici incorporati alla Prelatura tale potestà riguarda soltanto il fine peculiare della stessa Prelatura.

§ 3. La potestà del Prelato, sia sui chierici sia sui laici, è esercitata secondo le norme del diritto universale e di questo Codice.

§ 4. Con il nome di Ordinario della Prelatura s’intendono secondo il diritto e sono il Prelato e altresì coloro che in essa hanno potestà generale esecutiva ordinaria, vale a dire i Vicari istituiti per il governo generale e per quello regionale della Prelatura.

126. La Prelatura è suddivisa in circoscrizioni regionali, ciascuna delle quali è retta da un Vicario, chiamato Consigliere regionale, assistito dai rispettivi Consigli.

127. Salvo l’ufficio del Prelato, che è a vita, tutti gli altri uffici della Prelatura sono temporanei; è ammessa tuttavia la riconferma nell’incarico.

128. L’intera Prelatura e le sue partizioni sono legittimamente rappresentate, anche in tutti i negozi giuridici, soltanto dal Prelato o da suoi delegati; e da chi assume il governo, a norma del n. 149 §§ 1 e 4, ove fosse vacante o impedito l’ufficio del Prelato; ciascuna circoscrizione regionale dell’Opus Dei è rappresentata anche dal proprio Vicario.

129. § 1. La Prelatura e le sue circoscrizioni dotate di personalità giuridica acquistano, possiedono, amministrano e alienano i beni temporali nel rispetto del diritto, secondo le prescrizioni statuite dal Prelato.

§ 2. Di tutti i beni, qualunque sia la loro provenienza, che possono essere attribuiti alla Prelatura, sono da ritenere propriamente ecclesiastici, sotto il profilo giuridico, soltanto quelli di fatto ascritti dal Prelato alla stessa Prelatura.

§ 3. La Prelatura e le circoscrizioni di cui al § 1 rispondono delle obbligazioni che ciascuna di esse ha contratto, e osservano sempre fedelmente le legittime leggi civili della regione o nazione ove operano, agendo nei limiti dalle stesse sanciti.

Capitolo II: Governo centrale

130. § 1. Il Prelato, all’interno dell’Opus Dei chiamato Padre, il cui ufficio è a vita, è scelto, esclusa l’elezione per compromissum, dal Congresso generale elettorale convocato a tale scopo; l’elezione necessita della conferma del Romano Pontefice.

§ 2. Il Congresso Generale è formato dai Congressisti, chiamati anche membri del Congresso. Sono Congressisti i sacerdoti e i laici di almeno trentadue anni, incorporati in maniera definitiva nella Prelatura da almeno nove anni, i quali sono nominati a vita dal Prelato, con voto deliberativo del suo Consiglio, sentite anche la Commissione regionale e i Congressisti delle rispettive Regioni, tra i fedeli delle diverse nazioni o regioni nelle quali l’Opus Dei svolge la sua attività apostolica.

§ 3. Il Congresso, prima di poter procedere secondo diritto all’elezione del Prelato, deve chiedere e ricevere da tutti e singoli i membri del Consiglio Centrale, di cui al n. 146, le proposte del nome o dei nomi di colui o di coloro che essi ritengono i più degni e i più atti al supremo ufficio della Prelatura.

§ 4. Avutasi nel debito modo l’accettazione da parte dell’eletto, questi, o personalmente o attraverso intermediari, deve chiedere la conferma dell’elezione da parte del Romano Pontefice.

131. I requisiti per essere eletto Prelato sono:

1° essere sacerdote, membro del Congresso Generale, incorporato alla Prelatura da almeno dieci anni e ordinato presbitero da almeno cinque anni; figlio di matrimonio legittimo; di buona reputazione; di età non inferiore ai 40 anni;

2° distinguersi inoltre per prudenza, per pietà, per amore esemplare e per obbedienza alla Chiesa e al suo Magistero, per dedizione all’Opus Dei, per amore verso i fedeli della Prelatura, per sollecitudine per il prossimo;

3° essere dotato di ampia cultura anche profana, e altresì di una laurea dottorale in una disciplina ecclesiastica, e delle altre qualità necessarie per svolgere il suo compito.

132. § 1. È bene che il Prelato, preposto a governare con autorità i fedeli a lui affidati, onde può anche essere chiamato Presidente Generale, si distingua fra tutti per virtù e qualità, soprattutto per quelle che sono proprie dell’Opus Dei e che scaturiscono dal suo spirito.

§ 2. Nell’esercizio del suo compito pastorale, il Prelato deve avere cura speciale che siano esattamente rispettati il diritto che regge l’Opus Dei e le sue legittime consuetudini, e di promuovere la fedele esecuzione delle disposizioni della Santa Sede riguardanti la Prelatura.

§ 3. Egli sia dunque per i fedeli della Prelatura maestro e Padre, che ami tutti veramente col cuore di Cristo, che tutti ammaestri e sostenga con sovrabbondante carità, che per tutti si spenda e si sacrifichi volentieri.

§ 4. Si adoperi in particolare perché ai sacerdoti e ai laici a lui affidati siano forniti, con assiduità e in abbondanza, i mezzi e gli aiuti spirituali e intellettuali necessari per alimentare e sostenere la loro vita spirituale e per perseguire il loro peculiare fine apostolico.

§ 5. Manifesti la sua sollecitudine pastorale con consigli, esortazioni e anche con leggi, precetti e istruzioni e, se fosse necessario, con adeguate sanzioni; e pure con visite, da compiere personalmente o da persone da lui delegate, nelle circoscrizioni e nei Centri e nelle chiese della Prelatura o a questa affidate, e circa persone e cose.

§ 6. Per provvedere al bene spirituale del Prelato e alla sua salute vi siano due Custodi o monitori, i quali, tuttavia, non fanno parte del Consiglio Generale in ragione di tale incarico. Siano designati dallo stesso Prelato per otto anni fra nove fedeli della Prelatura, di cui al n. 13, presentati dal Consiglio Generale. Essi vivono col Prelato in uno stesso ambito familiare.

133. § 1. Oltre al Congresso generale elettorale, ogni otto anni devono essere celebrati Congressi Generali ordinari convocati dal Prelato, perché esprimano un parere sullo stato della Prelatura e possano consigliare norme opportune per la futura azione di governo. Il Congresso è presieduto dal Prelato, o per sua delega, dal più alto in carica del Consiglio Generale.

§ 2. Un Congresso Generale straordinario va convocato quando, a giudizio del Prelato, con voto deliberativo del suo Consiglio, lo richiedano le circostanze; e, altresì, per designare o revocare il Vicario ausiliare o Vicepresidente, a norma del n. 134 § 2 e 137 § 2.

§ 3. Anche per la Sezione femminile sono convocati Congressi Generali sia ordinari sia straordinari, ma non elettorali. Presiede tali Congressi il Prelato; lo assistono il Vicario ausiliare, se si dà, e i Vicari Segretario Generale e Sacerdote Segretario Centrale. Le Congressiste sono nominate in maniera analoga ai Congressisti.

§ 4. Sentita la Commissione permanente del suo Consiglio, di cui al n. 138 § 2, il Prelato può convocare fedeli della Prelatura non Congressisti, esperti in varie materie, per partecipare come collaboratori al Congresso Generale, con voce ma senza voto; lo stesso vale per le donne, nella loro Sezione.

134. § 1. Il Prelato, se alla presenza di Dio ritenga opportuna o conveniente la designazione del Vicario ausiliare a norma del n. 135, può nominarlo liberamente, sentito il suo Consiglio. Anche il Consiglio Generale in seduta plenaria potrà lealmente suggerire al Prelato l’opportunità della designazione di un Vicario ausiliare, che possa aiutarlo nel governo per otto anni. Il Prelato, se non ostino gravi ragioni contrarie, assecondi senza difficoltà il suggerimento del Consiglio.

§ 2. Se tuttavia in verità si ritiene che il Prelato abbia bisogno del Vicario ausiliare di cui al n. 136, il Consiglio in seduta plenaria, dopo matura valutazione alla presenza di Dio, potrà convocare un Congresso, che è l’organo esclusivamente competente a designare tale Vicario ausiliare a norma del n. 136. Perché poi il Consiglio possa, a tal fine, convocare il Congresso nel rispetto del diritto, si richiede una sua delibera formale con la quale i due terzi del Consiglio in seduta plenaria e uno dei due Custodi richiedano la predetta nomina. Soltanto allora il Vicario Segretario Generale è tenuto a convocare il Congresso Generale straordinario, che sarà presieduto da lui stesso.

§ 3. Per il Vicario ausiliare, eccezion fatta per l’età, si richiedono gli stessi requisiti del Prelato.

135. Il Vicario ausiliare assegnato a un Prelato in grado di compiere il suo incarico di governo, lo aiuta e lo supplisce in caso di assenza o d’impedimento: non ha altre facoltà se non quelle che il Prelato gli avrà delegato o stabilmente o volta per volta. Renda fedelmente conto al Prelato dell’attività svolta.

136. §1. Se ci si avvede che il Prelato, per vecchiaia, per malattia, o per altra gravissima causa, diviene con certezza incapace di governare, anche con l’aiuto del Vicario ausiliare di cui al n. 135, tanto che la continuazione del suo governo potrebbe risolversi in pratica in un danno alla Prelatura, il Congresso potrà eleggere un Vicario ausiliare al quale siano trasferite tutte le funzioni del Prelato, con i connessi diritti e doveri, ad eccezione del titolo; l’eletto deve chiedere la conferma dell’elezione alla Santa Sede o personalmente o per tramite di altri.

§ 2. Il giudizio sull’esistenza e la gravità delle cause per la designazione di tale Vicario ausiliare e, se è il caso, la sua elezione, o al contrario, il giudizio sull’opportunità di designare un Vicario ausiliare ordinario o la sua sostituzione, naturalmente se ciò sembri sufficiente, sono riservati al Congresso, il quale, con il suffragio di due terzi dei voti, deve decidere, tutto ben ponderato, quel che più conviene al bene della Prelatura.

137. § 1. Il Vicario ausiliare ordinario può essere revocato liberamente dal Prelato. Come per la nomina, di cui al n. 134 §1, anche in caso di revoca sarà opportuno che il Prelato possa sentire il suo Consiglio Generale.

§ 2. Il Vicario ausiliare, che sostituisce nel governo il Prelato, dura invece nella carica fino al nuovo Congresso ordinario. Un Congresso straordinario potrà tuttavia revocarlo: e sia il Congresso ordinario sia quello straordinario, soprattutto se le ragioni della sospensione del governo del Prelato non siano da ritenere necessariamente perpetue, potranno delegare al Consiglio Generale la facoltà perché in seduta plenaria, con consenso moralmente unanime, revocato il Vicario ausiliare, possa ristabilire il governo del Prelato; del che si dia comunicazione alla Santa Sede.

138. § 1. Aiuta il Prelato a dirigere e a governare la Prelatura il Consiglio Generale. Questo è formato dal Vicario ausiliare, ove vi sia, dal Vicario Segretario Generale, dal Vicario per la Sezione femminile, che si chiama Sacerdote Segretario Centrale, da almeno tre Vicesegretari, da almeno un Delegato di ciascuna Regione, dal Prefetto degli Studi e dall’Amministratore Generale; essi costituiscono il plenum del Consiglio e sono chiamati Consultori.

§ 2. Il Prelato, il Vicario ausiliare, se vi sia, il Segretario Generale, il Sacerdote Segretario Centrale e, secondo le circostanze, uno almeno dei Vicesegretari o il Direttore degli studi o l’Amministratore Generale, costituiscono la Commissione permanente del Consiglio. Alcuni membri di tale Commissione possono essere laici per trattare gli affari che non richiedono il carattere dell’ordine sacro; ma il Vicario ausiliare, il Segretario Generale e il Segretario Centrale, che sono anche Vicari del Prelato, siano nominati sempre fra i sacerdoti.

§ 3. Devono essere sempre ammessi al Consiglio Generale, a norma del n. 139, i Consultori presenti. A giudizio del Prelato possono essere convocati anche i Consultori assenti per ufficio, e se convocati devono partecipare.

139. § 1. Per trattare gli affari per i quali, a norma del diritto, si richiede il voto deliberativo del Consiglio Generale, devono sempre essere convocati almeno i Consultori che non sono assenti per ragioni di ufficio: e per la valida decisione del Consiglio devono essere sempre presenti almeno cinque di loro. Se non possano essere convocati cinque Consultori, o se convocati non possano partecipare, il Prelato con i presenti può designare uno o più tra i Congressisti, che sostituiscano per quella circostanza gli assenti.

§ 2. Per le altre questioni il Consiglio competente è la Commissione permanente dello stesso Consiglio Generale.

140. § 1. Agli incarichi del Consiglio Generale si deve provvedere in questo modo: il Prelato, subito dopo la conferma della sua elezione da parte del Romano Pontefice, raccoglie con cura le notizie di cui, alla presenza di Dio, ritiene di aver bisogno e propone quindi al Congresso per ordine, uno per volta, i nomi dei candidati ai diversi incarichi. Fatta la proposta del Prelato, il Congresso esprime con votazione segreta su ciascun candidato, a norma del diritto universale, il suo suffragio. Se il nome proposto non è approvato dal Congresso, il Prelato deve proporne un altro fino a ottenere un suffragio positivo.

§ 2. Ogni otto anni tutti e ciascuno degli incarichi del governo generale eccettuato quello del Prelato, devono essere rinnovati dal Congresso seguendo il metodo ora indicato. Le stesse persone possono essere rielette, senza limiti, allo stesso o ad altro incarico generale. È di grande interesse tuttavia che di regola siano designati al Consiglio Generale alcuni nuovi membri.

141. Rimanendo vacante, per qualunque ragione canonicamente rilevante, l’incarico di un Consultore, il Prelato propone al Consiglio Generale un candidato per lo stesso incarico; il Consiglio potrà accettare o respingere la proposta, con votazione segreta, con lo stesso procedimento seguito nel Congresso Generale. In tale circostanza si lascia libero il Prelato, sentito il Consiglio, e sempre che lo ritenga opportuno, di modificare fra i Consultori l’assegnazione degli incarichi loro affidati.

142. Il Segretario Generale, il sacerdote Segretario Centrale e l’Amministratore Generale devono essere membri del Congresso. Per gli altri incarichi del Consiglio Generale sono idonei soltanto i fedeli della Prelatura di cui al n. 13. Devono eccellere fra gli altri per prudenza, cultura e dedizione all’Opus Dei.

143. Sebbene l’incarico duri otto anni, nondimeno il Prelato può rimuovere i Consultori, per giusti motivi e tutte le volte che lo richieda il maggior bene della Prelatura, dopo aver sentito gli altri Consultori. A tutti è consentito rinunziare liberamente all’incarico, ma la rinunzia non ha effetto finché non sia accolta dal Prelato.

144. § 1. Il primo fra i Consultori è il Segretario Generale. È sempre un sacerdote; nell’ordine delle precedenze viene dopo il Prelato se non vi sia un Vicario ausiliare, e lo supplisce se assente o in qualsiasi modo sia impedito. Inoltre aiuta in particolare il Prelato, sia in ciò che attiene al governo e alle iniziative di tutta la Prelatura, sia in ciò che riguarda gli affari economici, ma gode soltanto delle facoltà che il Prelato gli ha delegato o in via abituale o caso per caso.

§ 2. Il Segretario Generale agisca e gestisca gli affari, per quanto possibile, secondo i criteri, gli intenti e la prassi seguita dal Prelato: e dunque non innovi ciò che dal Prelato sia stato fatto o prescritto, ma resti sempre quanto più possibile fedele al Prelato e al Consiglio.

§ 3. Suo compito è anche distribuire i lavori fra i membri del Consiglio ed esigere da loro il compimento degli incarichi.

145. § 1. Per aiutare specificamente il Prelato nel governo della Sezione femminile dell’Opus Dei (cfr. n. 4 § 3), si dà un Vicario, che si chiama Sacerdote Segretario Centrale.

§ 2. Nell’ordine delle precedenze segue il Segretario Generale e ha le facoltà che gli ha delegato stabilmente o caso per caso il Prelato. Deve avere almeno quaranta anni.

146 §1. La Sezione femminile è governata dal Prelato col Vicario ausiliare, se c’è, col Vicario Segretario Generale, col Vicario Segretario Centrale e col Consiglio Centrale, che si chiama Assessorato Centrale e che svolge nella Sezione femminile la stessa funzione svolta dal Consiglio Generale nella Sezione maschile.

§ 2. L’Assessorato Centrale è formato dalla Segretaria Centrale, dalla Segretaria dell’Assessorato, da almeno tre Vicesegretarie, da almeno una Delegata di ogni Regione, dalla Prefetto degli Studi, dalla Prefetto delle Ausiliari e dalla Procuratrice Centrale.

§ 3. Nel Congresso delle donne il Prelato nomina agli incarichi dell’Assessorato Centrale con lo stesso procedimento seguito per la nomina agli incarichi del Consiglio Generale nel Congresso degli uomini. La Segretaria Centrale e la Procuratrice Centrale siano scelte fra le Congressiste; agli altri incarichi dell’Assessorato siano chiamate Numerarie di cui al n. 13.

147. § 1. Il Prelato è assistito nelle questioni economiche da un Consiglio da lui nominato, chiamato Consulta Tecnica, presieduto da lui stesso o, per sua delega, dall’Amministratore Generale.

§ 2. I resoconti delle attività economiche, sottoscritti dall’Amministratore Generale, devono essere presentati almeno una volta l’anno al Prelato e al suo Consiglio.

§ 3. Un analogo Consiglio si ha per le questioni economiche della Sezione femminile.

148. § 1. Vi sono inoltre il Procuratore o Agens precum, che deve essere sempre un sacerdote, e che, per delega abituale del Prelato, rappresenta la Prelatura presso la Santa Sede; e anche il Sacerdote Direttore Spirituale, preposto, sotto la guida del Prelato e del Consiglio, alla direzione spirituale comune di tutti i fedeli della Prelatura. Essi non appartengono al Consiglio generale, nonostante la carica ricoperta.

§ 2. Il Direttore Spirituale aiuta il Presidente Generale della Società Sacerdotale della Santa Croce nella assistenza spirituale degli Aggregati e dei Soprannumerari della stessa Società, con le facoltà che gli siano state delegate dal Presidente o stabilmente o caso per caso.

§ 3. Il Procuratore e il Direttore Spirituale sono nominati dal Prelato, sentito il Consiglio, per otto anni.

149. § 1. Vacante la carica del Prelato, il governo spetta al Vicario ausiliare, ove vi sia; altrimenti al Segretario Generale o, dopo di lui, al Vicario Segretario Centrale; in mancanza di questi, il governo spetta al sacerdote Congressista designato a maggioranza da coloro che per diritto costituiscono la Commissione permanente del Consiglio Generale.

§ 2. Chi assume il governo ha gli obblighi e i poteri del Prelato, salvo quelli esclusi ex natura rei o dal diritto della Prelatura. Egli è tenuto a convocare il Congresso generale elettorale entro un mese dalla vacanza della carica, di modo che il Congresso possa essere celebrato entro tre mesi dalla stessa vacanza o, se, per una causa di forza maggiore, non è possibile radunarlo entro il tempo stabilito, non appena sia cessata la causa impediente.

§ 3. Essendo vacante la carica del Prelato, quanti ricoprono incarichi di governo, sia dell’intera Prelatura sia delle sue circoscrizioni, continuano a esercitare i loro incarichi sino a quando, dopo l’elezione del nuovo Prelato, non siano da questi confermati o sostituiti.

§ 4. Se il Prelato è impedito, si proceda secondo le norme del § 1; e se nelle circostanze più gravi non è possibile osservarle, si riuniscano i membri del Consiglio Generale in grado di essere presenti, e, sotto la direzione del dignior, designino un sacerdote, possibilmente membro del Congresso, che assuma ad interim il governo della Prelatura.

Capitolo III: Governo regionale e locale

150. Spetta al Prelato, col consenso del suo Consiglio, erigere, trasformare, modificarne i confini, e anche sopprimere le circoscrizioni regionali, denominate Regioni o Quasi-Regioni.

151. § 1. Al governo di ciascuna Regione è preposto un Vicario, chiamato Consigliere Regionale, nominato dal Prelato col voto deliberativo del suo Consiglio; assiste il Consigliere un Consiglio, denominato Commissione regionale, composto al massimo di dodici membri, designati tra i fedeli della Prelatura di cui al n. 13, anch’essi nominati dal Prelato sentito il suo Consiglio, il cui consenso è richiesto nei casi di cui ai nn.157 § 1 e 159.

§ 2. Fra i membri della Commissione occupa un posto particolare il Difensore, il cui incarico consiste nel favorire il compimento delle norme di questo Codice.

152. § 1. Quando non vi siano tutti gli elementi necessari per costituire nuove Regioni, il Prelato, col voto deliberativo del suo Consiglio, può erigere anche delle Quasi-Regioni governate da Vicari equiparati in diritto ai Vicari Regionali.

§ 2. Il Prelato, sentito il suo Consiglio, può erigere anche Delegazioni direttamente dipendenti da lui, conferendo al Vicario delegato, secondo i casi, le facoltà che riterrà di dovergli attribuire, nei limiti, tuttavia, delle facoltà dei Consiglieri Regionali.

153. Al fine di curare meglio il lavoro apostolico in una circoscrizione, il Prelato, sentito il suo Consiglio e quanti vi abbiano interesse, può erigere Delegazioni dipendenti dalla Commissione della rispettiva circoscrizione, a ciascuna delle quali sarà preposto un Vicario delegato, con il proprio Consiglio, dotato delle opportune facoltà.

154. Le Regioni, le Quasi-regioni e le Delegazioni dipendenti dal Prelato acquistano ipso facto la personalità giuridica con la loro erezione. Con il decreto di erezione può essere attribuita la personalità giuridica alle Delegazioni costituite nell’ambito di una circoscrizione regionale.

155. Le circoscrizioni dotate di personalità giuridica, di cui al n. 154, saranno rappresentate per i negozi giuridici e, in genere, per tutte le questioni, oltre che dal Prelato e dai suoi delegati, soltanto dai rispettivi Vicari, che possono agire o personalmente o attraverso procuratori forniti di opportuno mandato.

156. § 1. Le cariche regionali sono conferite dal Prelato, sentito il Consiglio, eccettuate tuttavia quelle di Consigliere, di Sacerdote Segretario Regionale e di Amministratore Regionale, che debbono essere attribuite a norma dei nn. 151, 157 § 1, e 159; esse durano cinque anni, a meno che non sia prorogato a otto anni l’incarico di tutti o di alcuni membri della Commissione. Per i Delegati regionali vale quanto prescritto nel n. 140 §§ 1 e 2.

§ 2. Il Prelato, sentito il suo Consiglio, conferisce le cariche della Commissione nelle Quasi-Regioni e nelle Delegazioni.

157. § 1. In ciascuna Regione, in nome del Prelato, ma sempre in aderenza ai suoi intenti, il Vicario Consigliere Regionale con un altro sacerdote, chiamato Sacerdote Segretario Regionale, nominato dal Prelato con voto deliberativo del suo Consiglio e sentito l’Assessorato Centrale, governano la Sezione femminile, insieme col Consiglio regionale femminile, che si chiama Assessorato Regionale e che in tale Sezione svolge la stessa funzione della Commissione Regionale nella Sezione maschile.

§ 2. L’Assessorato Regionale può essere formato al massimo di dodici membri, scelti fra le Numerarie di cui al n. 13; è nominato dal Prelato, sentito l’Assessorato Centrale, di cui è richiesto il consenso per gli incarichi di Segretaria Regionale e di Procuratrice Regionale.

§ 3. Il Prelato conferisce gli incarichi dell’Assessorato nelle Quasi-regioni e nelle Delegazioni, sentito l’Assessorato Centrale.

158. Qualora in una Regione un ostacolo rendesse impossibile comunicare col Prelato e col suo Consiglio, e, perdurante tale impossibilità, venisse a mancare un membro della Commissione, questa a maggioranza sceglie un altro Numerario per la carica ricoperta dal membro mancante. Se poi venissero a mancare più di tre membri della Commissione o se la stessa Commissione, compiuto il tempo del suo mandato, fosse da rinnovare, saranno analogamente chiamati a ricoprire le cariche rimaste senza titolare i Numerari individuati a maggioranza da una speciale Assemblea, costituita da tutti i Congressisti della Regione che non abbiano impedimenti e da tutti i membri della Commissione, presieduta dal Congressista più anziano nell’ordine delle precedenze. Se poi, per qualsiasi causa, non potessero intervenire all’Assemblea almeno tre Congressisti, saranno chiamati a parteciparvi i tre Numerari, tra quelli di cui al n. 13, più anziani nell’ordine delle precedenze della Regione, che non abbiano impedimenti: nel caso di mancanza di Congressisti, presiederà il più anziano tra i presenti nell’ordine delle precedenze. A parità di voti prevarrà quello del Presidente dell’Assemblea.

159. § 1. In ciascuna Regione, il Vicario Regionale è assistito per gli affari economici, dal Consiglio economico, o Consulta Tecnica, i cui membri sono designati dallo stesso Vicario, ed è presieduto dall’Amministratore Regionale, nominato dal Prelato con il voto deliberativo del proprio Consiglio.

§ 2. Una consulta simile si avrà per le questioni economiche della Sezione femminile.

160. In ciascuna circoscrizione, senza appartenere in virtù del suo incarico alla Commissione, vi è un Sacerdote Direttore Spirituale, con il compito di stimolare, sotto la direzione del Consigliere, la vita spirituale di tutti i fedeli della Prelatura. Egli inoltre dà aiuto al Consigliere per l’assistenza spirituale degli Aggregati e dei Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce, secondo le facoltà delegate stabilmente o caso per caso dallo stesso Consigliere. Tale Sacerdote è nominato per cinque anni dal Prelato, sentiti il Consigliere e il Difensore della Regione.

161. § 1. Nelle varie regioni siano eretti dei Centri, a norma del n. 177.

§ 2. Il governo locale è costituito dal Direttore col proprio Consiglio. Gli incarichi sono triennali e sono conferiti dal Consigliere, sentito il suo Consiglio.

§ 3. Il concetto di Centro, in questo Codice, è personale piuttosto che territoriale, e regionale piuttosto che locale.

§ 4. Perché si abbia un’adeguata assistenza dei fedeli della Prelatura, possono essere ascritti allo stesso Centro fedeli, o anche Gruppi di fedeli, sia che vivano nella stessa città sia che vivano in diverse città o diocesi.

§ 5. Nella Prelatura vi sono infine Centri autonomi e Centri dipendenti da altri Centri, perché non ancora eretti canonicamente.

Capitolo IV: Assemblee regionali

162. Per una più intensa formazione dei fedeli della Prelatura e per un migliore sviluppo dell’attività apostolica, nelle singole Regioni, di regola ogni dieci anni, si tengano delle Assemblee, nelle quali siano valutate le esperienze avutesi nel periodo trascorso.

163. Oltre alle Assemblee ordinarie, si possono tenerne anche di straordinarie, in una o in più circoscrizioni, tutte le volte in cui il Prelato, sentiti il Consiglio Generale e la Commissione Regionale, lo consideri opportuno.

164. Il Vicario della circoscrizione, su mandato del Prelato, convoca l’Assemblea indicando il luogo e il tempo della sessione, almeno tre mesi prima della sua celebrazione.

165. Presiedono le Assemblee il Prelato o un suo delegato, assistiti dal Vicario e dal Delegato della circoscrizione. Funge da Segretario il laico più giovane fra i presenti.

166. § 1. Devono assistere all’Assemblea di ciascuna circoscrizione:

1° chi svolge o ha svolto qualche incarico nella Commissione;

2° i Congressisti ascritti alla circoscrizione;

3° i sacerdoti della stessa Regione e gli altri fedeli della Prelatura, che siano annoverabili fra quanti sono menzionati nel n. 13;

4° i direttori dei Centri di Studi;

5° inoltre i direttori locali indicati dal Prelato.

§ 2. Possono essere convocati a partecipare all’Assemblea altri fedeli della Prelatura, esperti in varie materie, che vi interverranno come collaboratori.

167. § 1. È da incoraggiare la massima partecipazione alle Assemblee di tutti i fedeli della Prelatura, chiedendo loro comunicazioni, note delle esperienze fatte, e altre cose del genere.

§ 2. Per la stessa ragione, al fine di conseguire la maggiore efficacia di tali Assemblee, se le circostanze lo consigliano, possono tenersi più adunanze in sedi diverse.

§ 3. Possono anche essere richieste schede delle esperienze fatte dai Cooperatori dell’Opus Dei, anche non cattolici, che diano spunti per lo studio dei temi di lavoro.

168. Coloro che sono stati convocati all’Assemblea, almeno un mese prima della sua celebrazione inviino al Segretario note, schede, osservazioni, ecc., su temi che a loro sembra conveniente proporre all’Assemblea; da queste e da tutte le proposte (n. 167) pervenute all’Assemblea, una commissione, nominata dal presidente, trarrà un elenco delle questioni da sottoporre ai partecipanti.

169. Le conclusioni dell’Assemblea non hanno forza precettiva fin tanto che non ricevano l’approvazione del Prelato sentito il suo Consiglio, sempre che per loro natura non ne sia richiesto il voto deliberativo. Il Prelato darà anche le opportune istruzioni attraverso gli ordinari organi di governo.

170. Le Assemblee della Sezione femminile si svolgeranno, congrua congruis referendo, secondo le norme di cui al n. 162 e ss.

Capitolo V: Relazioni con i vescovi diocesani

171. La Prelatura dell’Opus Dei è sottoposta direttamente e immediatamente alla Santa Sede, che ne approvò lo spirito e le finalità, e altresì ne sostiene e ne promuove il governo e la disciplina per il bene di tutta la Chiesa.

172. § 1. I fedeli della Prelatura sono tenuti a ubbidire umilmente senza riserve in tutto al Romano Pontefice: quest’obbligo di ubbidienza lega tutti i fedeli in un forte e amabile vincolo.

§ 2. Sono parimenti sottoposti agli Ordinari del luogo a norma del diritto universale, al pari di tutti gli altri cattolici nella loro diocesi, così come è sancito dalle norme di questo Codice.

173. § 1. Spetta al Prelato dare sollecita esecuzione a tutti i decreti, ai rescritti e alle altre disposizioni della Santa Sede riguardanti la Prelatura, e parimenti presentare alla Santa Sede, secondo quanto prescritto dal diritto, le relazioni sullo stato della Prelatura e sulla sua attività apostolica.

§ 2. Coltivando lo spirito dell’Opus Dei con grandissimo amore l’unione filiale con il Romano Pontefice, Vicario di Cristo, lo stesso Prelato si adopererà perché tutti i fedeli della Prelatura conoscano diligentemente i documenti del magistero pontificio e gli atti riguardanti la Chiesa universale, e ne diffondano la dottrina.

174. § 1. Il lavoro apostolico compiuto dalla Prelatura, secondo la sua natura e la sua missione, contribuisce al bene delle singole Chiese locali, e pertanto la Prelatura coltiva sempre le debite relazioni con l’Autorità ecclesiastica territoriale.

§ 2. Il Prelato si adoperi inoltre a che, nelle singole circoscrizioni, il Vicario competente, o direttamente o per mezzo di altri in suo nome, coltivi relazioni abituali con i Vescovi nelle cui diocesi risiedono fedeli della Prelatura, e soprattutto a che abbia frequenti colloqui con i vescovi dei luoghi dove sono eretti Centri dell’Opus Dei ed altresì con quanti abbiano compiti direttivi nella rispettiva Conferenza Episcopale, per accogliere le indicazioni degli stessi Vescovi, che i fedeli della Prelatura metteranno in pratica con animo filiale (cfr. n. 176).

175. Oltre alle preghiere che i fedeli della Prelatura sono tenuti a recitare quotidianamente per il Romano Pontefice e per il Vescovo diocesano e per le loro intenzioni, gli stessi fedeli manifesteranno ad essi massima riverenza e affetto, e altresì si adopereranno con vigore per accrescere in tutti tali sentimenti.

176. Nelle singole circoscrizioni, le autorità della Prelatura si adoperino affinché i suoi fedeli conoscano bene le direttive pastorali emanate dalla competente autorità territoriale, vale a dire dalla Conferenza Episcopale, dal Vescovo diocesano, ecc., in modo tale che ciascuno, secondo le proprie circostanze personali, familiari e professionali, contribuisca a metterle in pratica e a cooperare con esse.

177. § 1. Perché inizi il lavoro apostolico in una diocesi, mediante l’erezione canonica del primo Centro, dal quale poter svolgere l’apostolato collettivo, è necessario informare previamente l’Ordinario del luogo, cui si richiede l’assenso, meglio se dato per iscritto.

§ 2. Quando il progredire del lavoro apostolico consigli l’erezione di altri Centri nella diocesi, occorre procedere sempre secondo quanto disposto nel precedente paragrafo.

§ 3. Il semplice cambio del domicilio di un Centro della Prelatura all’interno della città, se il Centro non ha annessa una chiesa, deve essere comunicato per iscritto all’Ordinario del luogo, benché non sia necessario un nuovo assenso.

178. § 1. L’erezione di un Centro include la potestà di erigere un altro Centro per le donne della Prelatura addette all’amministrazione del primo Centro, sicché nello stesso domicilio dell’Opus Dei vi saranno di diritto e di fatto due Centri (cfr. n. 8 § 2).

§ 2. Include parimenti, secondo quanto disposto dal diritto, la facoltà di avere un oratorio a uso dei fedeli della Prelatura e di altri fedeli, di riservarvi il Santissimo Sacramento e di compiere le funzioni richieste dal lavoro apostolico. Negli oratori si faccia l’esposizione solenne del Santissimo Sacramento quantomeno nella notte antecedente il primo venerdì del mese.

§ 3. L’Ordinario della Prelatura può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino la Santa Messa due volte al giorno o addirittura, richiedendolo una necessità pastorale, anche tre volte nelle domeniche e nei giorni di precetto, sì da soddisfare non solo le necessità dei fedeli della Prelatura, ma anche, per quanto possibile, degli altri fedeli della diocesi.

179. Il Vescovo diocesano ha il diritto di visitare i singoli Centri della Prelatura canonicamente eretti (cfr. n. 177) per ciò che riguarda la chiesa, la sagrestia e la sede per il sacramento della Penitenza.

180. Per erigere chiese della Prelatura o, se si dà il caso, perché siano a essa affidate chiese già esistenti nella diocesi, si stipuli volta per volta una convenzione idonea, a norma di diritto, tra il Vescovo Diocesano e il Prelato o il competente Vicario Regionale. In tali chiese saranno osservate, con le norme sancite da ciascuna convenzione, le disposizioni generali della diocesi riguardanti le chiese secolari.

TITOLO V: STABILITÀ E VIGENZA DEL PRESENTE CODICE

181. § 1. Questo Codice è fondamento della Prelatura dell’Opus Dei. Pertanto le sue norme siano reputate sante, inviolabili, perpetue; sono riservati esclusivamente alla Santa Sede sia la loro modifica sia l’inserimento di nuove prescrizioni.

§ 2. Soltanto un Congresso Generale della Prelatura può chiedere alla Santa Sede la modifica di una prescrizione del Codice, ossia una innovazione nel suo complesso normativo, o anche la sospensione temporanea o definitiva di una norma o la sua soppressione, purché esso abbia la certezza della necessità di tale modifica, innovazione, sospensione o eliminazione.

§ 3. Perché questa certezza si dia giuridicamente, se si tratta della soppressione, dell’innovazione o della sospensione a tempo indeterminato, si richiede una sperimentazione di lunga durata, confermata dall’autorità di due Congressi Generali ordinari, sottoposta a un terzo Congresso Generale ordinario e confermata da almeno due terzi dei votanti.

§ 4. Se si tratta invece della sospensione temporanea di una prescrizione del Codice, il Prelato, con il voto deliberativo di un solo Congresso generale, può chiederla alla Santa Sede: è necessario tuttavia che si comunichi chiaramente alla Santa Sede per quanto tempo dovrà protrarsi la sospensione richiesta.

182. § 1. Le Autorità della Prelatura devono favorire in tutti i modi l’attuazione del Codice, e sono tenute a esigerla con prudenza ed efficacia, sapendo che esso è strumento sicuro di santificazione per i fedeli della Prelatura: e pertanto nessuna consuetudine e nessuna desuetudine potranno mai prevalere sul Codice.

§ 2. La facoltà di dispensa dall’adempimento disciplinare del Codice, nelle materie per le quali si può dispensare e non siano riservate alla Santa Sede, spetta soltanto al Prelato col voto consultivo del suo Consiglio, se si tratta di materie di grande importanza, o se deve essere concessa una dispensa per tutta la Prelatura; altrimenti, è sufficiente il decreto del Vicario Regionale con il consenso del proprio Consiglio.

183. § 1. Le prescrizioni di questo Codice che richiamano leggi divine o ecclesiastiche, mantengono l’obbligatorietà che queste hanno di per sé.

§ 2. Le norme del Codice che riguardano il governo, e dunque quelle che ne definiscono le funzioni necessarie o individuano gli uffici tramite i quali quelle funzioni sono svolte, vale a dire le sue norme fondamentali; e parimenti le norme che statuiscono e consacrano la natura e il fine della Prelatura, obbligano in coscienza secondo la gravità della materia.

§ 3. Infine le norme meramente disciplinari o ascetiche, che non rientrano nei precedenti paragrafi, per se stesse non obbligano direttamente come peccato; ma è peccato trasgredirle con formale disprezzo, anche se minime; che se poi la trasgressione avviene per un motivo o per un fine non retto, o muova a scandalo, comporta peccato contro le corrispondenti virtù.

184. Spetta al Prelato col voto deliberativo del suo Consiglio determinare quanto riguarda la interpretazione pratica, l’applicazione e l’adempimento di questo Codice.

185. Quanto è stabilito in questo codice per gli uomini, sebbene espresso al maschile, ha lo stesso valore giuridico anche per le donne, a meno che risulti diversamente dal contesto del discorso o dalla natura della materia, o che si diano esplicite prescrizioni speciali.

Disposizioni finali

1. Rimane fermo quanto è stato concesso, dichiarato o approvato fino ad oggi dalla Santa Sede in favore dell’Opus Dei, nei limiti consentiti dal suo regime giuridico di Prelatura personale. Parimenti resta in vigore sia l’assenso concesso fino ad oggi dagli Ordinari del luogo per erigere canonicamente i Centri dell’Opus Dei e sia il successivo atto di erezione.

2. Il presente Codice entra in vigore l’8 dicembre 1982 per i fedeli dell’Opus Dei già incorporati, sia sacerdoti sia laici, e per i sacerdoti Aggregati e Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce.

Tutti hanno gli stessi obblighi e conservano gli stessi diritti che avevano nel regime giuridico precedente, sempre che le prescrizioni di questo codice non dispongano diversamente in maniera esplicita o non si tratti di materie connesse a norme abrogate dal nuovo diritto.